Ricorso Patteggiamento: I Limiti dell’Impugnazione Dopo la Riforma Orlando
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta uno strumento fondamentale per la deflazione del carico giudiziario. Tuttavia, le possibilità di contestare la sentenza che ne deriva sono state notevolmente ristrette. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 12703 del 2024, offre un chiaro esempio dei rigidi paletti imposti dalla legge, specialmente quando si tratta di un ricorso patteggiamento. Analizziamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni.
Il caso: un ricorso contro la sentenza di patteggiamento
Un imputato, dopo aver raggiunto un accordo con la pubblica accusa sulla pena da applicare, vedeva la sua richiesta ratificata dal Tribunale di Como. Successivamente, decideva di impugnare tale sentenza presentando ricorso per cassazione. Il ricorrente lamentava, tra le altre cose, un vizio di violazione di legge, sostenendo che il giudice del merito non avesse adempiuto al suo dovere di verificare l’eventuale sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
I limiti normativi del ricorso patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano), senza nemmeno la necessità di un’udienza pubblica, evidenziando come i motivi proposti non rientrassero tra quelli consentiti dalla legge.
L’impatto della Riforma Orlando
Il punto cruciale della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (la cosiddetta Riforma Orlando). Questa norma ha drasticamente limitato l’impugnabilità delle sentenze di patteggiamento.
I motivi tassativi per l’impugnazione
Secondo il comma 2-bis, la sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per motivi specifici, tra cui:
* Mancata espressione del consenso da parte dell’imputato o del suo difensore.
* Corruzione del consenso.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto.
* Illegalità della pena applicata.
Come sottolineato dalla Cassazione, tra queste ipotesi tassative non è contemplata la mancata osservanza dell’obbligo di verifica delle cause di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ribadito un principio ormai consolidato nella sua giurisprudenza. L’accordo tra le parti, che sta alla base del patteggiamento, esonera l’accusa dall’onere della prova e rende la sentenza sufficientemente motivata con una semplice descrizione del fatto, la conferma della corretta qualificazione giuridica e la congruità della pena. Dopo la riforma del 2017, il legislatore ha scelto di limitare ulteriormente il controllo di legittimità sulle sentenze di patteggiamento per evitare un uso strumentale del ricorso. Pertanto, un ricorso patteggiamento che si fonda su un presunto vizio di violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. è destinato a un’inevitabile declaratoria di inammissibilità. La Corte ha inoltre specificato che l’inammissibilità si estende anche alle censure relative agli aumenti di pena per la continuazione tra reati (art. 81 c.p.).
Le conclusioni: cosa insegna questa ordinanza
Questa pronuncia conferma la volontà del legislatore e della giurisprudenza di rendere il patteggiamento un rito veramente alternativo e definitivo, la cui stabilità non può essere messa in discussione se non per vizi gravi e specificamente previsti. Per l’imputato e il suo difensore, ciò significa che la scelta di accedere a questo rito deve essere ponderata con estrema attenzione, poiché le vie d’uscita successive sono molto limitate. L’ordinanza serve da monito: i motivi di ricorso devono essere rigorosamente attinenti alle ipotesi permesse dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., pena la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No. Dopo la riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è consentito solo per i motivi tassativamente elencati nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Si può fare ricorso se il giudice del patteggiamento non ha verificato le cause di proscioglimento dell’art. 129 c.p.p.?
No. Secondo la costante giurisprudenza confermata da questa ordinanza, la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento non è tra i motivi per cui è ammesso il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non consentita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 12703 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 12703 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA (CUI CODICE_FISCALE)
avverso la sentenza del Tribunale di Como in data 21/12/2023;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a prescindere dalla genericità degli stessi va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’a cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che l sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata co una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazion della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena “patteggiata fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoum 234824). A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurab in questa sede.
Invece, dopo la modifica normativa ad opera della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha introdotto nell’art. 448 cod. proc. pen. il comma 2-bis, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge pe mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., att
che il comma 2-bis cit., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non è contemplata la mancata o dell’art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761 – 01), ovvero Ifkcensurtkin ordine agli aumenti di pena operati ai sensi de secondo comma, cod. pen. (Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, PG c. Novaglio, Rv. 283943
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condan ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, giudicata congrua in r alla causa di inammissibilità, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 febbraio 2024
Il Consigli re e COGNOME nsore
Il Presidente