Ricorso Patteggiamento: Quando la Cassazione lo Dichiara Inammissibile
Il ricorso patteggiamento rappresenta uno strumento di impugnazione con confini ben definiti dal legislatore. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i limiti entro cui è possibile contestare una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti. La pronuncia chiarisce che non tutte le doglianze sono ammesse in sede di legittimità, delineando un perimetro rigoroso per la tutela dei diritti dell’imputato che ha scelto un rito alternativo.
Il Caso in Esame
Un imputato, dopo aver definito la propria posizione processuale attraverso un’applicazione della pena su richiesta (il cosiddetto patteggiamento), proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari. La principale lamentela del ricorrente riguardava la presunta carenza di motivazione da parte del giudice di merito sulla valutazione delle possibili cause di proscioglimento previste dall’art. 129 del codice di procedura penale.
I Rigidi Limiti del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fondando la propria decisione sulla chiara disposizione dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la legge n. 103 del 2017, elenca in modo tassativo i motivi per cui l’imputato e il pubblico ministero possono ricorrere contro una sentenza di patteggiamento. Tali motivi sono:
1. Vizi della volontà: problemi legati all’espressione del consenso dell’imputato.
2. Difetto di correlazione: discordanza tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa.
3. Erronea qualificazione giuridica: errata classificazione del fatto reato.
4. Illegalità della pena: applicazione di una pena non conforme alla legge o di una misura di sicurezza illegittima.
La Suprema Corte ha evidenziato come le doglianze del ricorrente, focalizzate sulla mancata motivazione in merito a un potenziale proscioglimento, non rientrassero in nessuna di queste categorie. Di conseguenza, il ricorso è stato considerato al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
Le Motivazioni della Decisione
La ratio della norma è quella di limitare l’accesso al giudizio di legittimità per le sentenze che nascono da un accordo tra le parti, deflazionando il carico della Cassazione e conferendo stabilità alle decisioni basate sul patteggiamento. Permettere un sindacato su aspetti come la valutazione delle cause di proscioglimento, che attengono al merito della vicenda, significherebbe snaturare la funzione stessa del rito speciale, che presuppone una parziale rinuncia al pieno accertamento dei fatti in cambio di un beneficio sanzionatorio. La Corte ha quindi affermato che le lamentele del ricorrente erano “non consentite” nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: chi sceglie il patteggiamento accetta una limitazione delle successive facoltà di impugnazione. Il ricorso patteggiamento non è un terzo grado di giudizio aperto a qualsiasi tipo di critica, ma uno strumento eccezionale, utilizzabile solo per vizi specifici e proceduralmente rilevanti. La decisione della Corte ha comportato non solo la declaratoria di inammissibilità, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, una conseguenza prevista per scoraggiare impugnazioni palesemente infondate.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è possibile solo per un numero limitato di motivi, tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per un ricorso patteggiamento in Cassazione?
I motivi consentiti riguardano esclusivamente vizi nella formazione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si propone un ricorso per patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, impedendo l’esame del merito. Inoltre, può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12451 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12451 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORD
dato avviso alle partii j udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso di COGNOME NOME avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la valutazione RAGIONE_SOCIALE cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024
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Il Presidente