Ricorso Patteggiamento: Quando l’Appello Diventa Inammissibile
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una scelta strategica che offre una riduzione della pena in cambio della rinuncia al dibattimento. Tuttavia, questa scelta comporta significative limitazioni al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza le rigide regole che governano il ricorso patteggiamento, chiarendo i motivi per cui un appello può essere dichiarato inammissibile fin dal principio. Il caso analizzato riguarda un imputato che, dopo aver concordato la pena, ha tentato di contestare la sentenza personalmente davanti alla Suprema Corte, scontrandosi con i precisi paletti procedurali.
Il Contesto del Caso: Dal Patteggiamento all’Appello Personale
La vicenda ha origine da una sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Torino, con la quale si applicava a un imputato la pena concordata tra le parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per il reato di rapina (art. 628 c.p.) e altre imputazioni. Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare personalmente ricorso per cassazione, sollevando due questioni principali: una presunta violazione di legge nella valutazione della sua posizione e l’illegittimità costituzionale della norma che gli impediva di agire in giudizio senza un difensore.
I Limiti Normativi del Ricorso Patteggiamento
L’imputato basava il suo ricorso su due motivi: la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. (che impone al giudice di prosciogliere l’imputato se sussistono determinate cause di non punibilità) e la violazione dei criteri di commisurazione della pena (art. 133 c.p.). Tuttavia, il ricorso patteggiamento è disciplinato da una norma specifica, l’art. 448 del codice di procedura penale, che ne delimita in modo tassativo l’ambito. Questa disposizione stabilisce chiaramente che la sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per un numero ristretto di motivi, tra i quali non rientrano quelli sollevati dal ricorrente.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e articolata su due livelli.
In primo luogo, la Corte ha rilevato un vizio formale insuperabile: il ricorso era stato proposto personalmente dall’imputato. La giurisprudenza consolidata ha da tempo stabilito che l’impugnazione personale in sede di legittimità non è più consentita, essendo necessaria la rappresentanza di un difensore abilitato. Questo primo ostacolo sarebbe stato di per sé sufficiente a chiudere la questione.
In secondo luogo, e qui risiede il cuore della decisione, la Corte ha spiegato perché il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile anche se presentato da un avvocato. L’art. 448 del codice di procedura penale esclude esplicitamente che si possa ricorrere contro una sentenza di patteggiamento lamentando la violazione dell’art. 129 c.p.p. La logica del legislatore è chiara: accettando il patteggiamento, l’imputato accetta una definizione rapida del processo e rinuncia a sollevare determinate questioni di merito. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto irrilevante anche la questione di legittimità costituzionale sollevata, poiché il ricorso era privo di fondamento a prescindere da chi lo avesse presentato.
Infine, in applicazione dell’art. 616 c.p.p., l’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende, a causa della colpa evidente nel proporre un’impugnazione palesemente infondata.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre una lezione fondamentale sulle conseguenze della scelta del patteggiamento. Chi opta per questo rito alternativo deve essere pienamente consapevole che sta barattando la possibilità di un dibattimento completo con una pena più mite, ma al contempo sta accettando una drastica limitazione del diritto di impugnazione. La decisione della Cassazione rafforza due principi cardine: il ricorso in sede di legittimità richiede l’assistenza tecnica di un legale e, soprattutto, il ricorso patteggiamento può basarsi solo sui pochi motivi espressamente consentiti dalla legge. Ignorare queste regole non solo rende l’impugnazione infruttuosa, ma espone anche a sanzioni economiche.
È possibile per un imputato presentare personalmente ricorso in Cassazione?
No, la Corte ha stabilito che l’impugnazione personale in sede di legittimità non è più consentita, essendo richiesta l’assistenza di un difensore.
Si può impugnare una sentenza di patteggiamento per la presunta violazione dell’art. 129 c.p.p.?
No, la sentenza chiarisce che l’art. 448 del codice di procedura penale esclude esplicitamente la possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento per questo specifico motivo.
Cosa succede se si presenta un ricorso palesemente inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, e qualora emerga una colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51838 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51838 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASABLANCA ( MAROCCO) il 04/02/1998
avverso la sentenza del 16/05/2019 del GIP TRIBUNALE di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Il GIP TRIBUNALE di TORINO, con sentenza in data 16/05/2019, applicava nei confronti di NOME la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui al art. 628 CP (più grave) ed altro.
Propone ricorso per cassazione l’imputato personalmente, deducendo i seguenti motivi:
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata disamina dei profil rilevanti ex art. 129 CPP e 133 CP;
illegittimità costituzionale della previsione che esclude il ricorso personale dell’imput in cassazione.
Il ricorso è inammissibile, non essendo più consentita, l’impugnazione personale in sede di legittimità.
Non rilevante è la questione di costituzionalità, trattandosi di sentenza ex art. 444 CPP per quale il ricorso per cassazione è escluso, in relazione ai profili dedotti, anche per il ricorso t difensore; invero, l’art. 448 cod.proc.pen. non consente di proporre ricorso per cassazione in relazione alla pretesa violazione delle previsioni di cui all’art. 129 cod.proc.pen. .
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determin della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 03/12/2019