Ricorso Patteggiamento Inammissibile: I Limiti dell’Impugnazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento processuale che consente di definire il processo in modo rapido. Ma cosa succede se, dopo l’accordo, si decide di impugnare la sentenza? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i rigidi confini entro cui è ammesso il ricorso patteggiamento, confermando che non ogni doglianza può essere portata all’attenzione della Suprema Corte.
Il Caso in Esame: Dal Patteggiamento al Ricorso in Cassazione
Nel caso di specie, un imputato aveva concordato con il Pubblico Ministero una pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione, oltre a una multa, per il reato di rapina aggravata. Il Giudice per le indagini preliminari (G.u.p.) del Tribunale di Trani aveva accolto la richiesta, emettendo la relativa sentenza.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato ha deciso di proporre ricorso per Cassazione contro tale sentenza. Il motivo del ricorso si concentrava su un presunto vizio di motivazione: a suo dire, il giudice del patteggiamento non avrebbe adeguatamente spiegato perché non sussistessero le condizioni per un proscioglimento immediato, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
I Motivi del Ricorso Patteggiamento e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha gestito il caso con una procedura semplificata, cosiddetta «de plano», riservata ai ricorsi palesemente infondati o inammissibili. La decisione è stata netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La Suprema Corte ha stabilito che i motivi addotti dal ricorrente non rientravano nel novero di quelli per cui la legge consente di impugnare una sentenza di patteggiamento. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso Patteggiamento è Stato Dichiarato Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Tra questi non figura la contestazione sulla motivazione relativa all’assenza di cause di proscioglimento.
La Corte ha ribadito un principio consolidato, citando anche un precedente specifico (Sez. F., n. 28742/2020): il controllo del giudice nel patteggiamento sulla non evidenza delle cause di assoluzione ex art. 129 c.p.p. non è sindacabile in sede di legittimità attraverso la via del vizio di motivazione. Accettando il patteggiamento, l’imputato accetta implicitamente che non vi siano palesi cause di innocenza, concentrando l’accordo unicamente sulla quantificazione della pena.
Pertanto, un ricorso patteggiamento che mira a rimettere in discussione questo specifico aspetto è destinato all’inammissibilità, poiché si pone al di fuori del perimetro disegnato dal legislatore.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame rafforza la natura di accordo processuale del patteggiamento e la sua stabilità. La decisione chiarisce che la scelta di questo rito speciale comporta una rinuncia a far valere determinate doglianze nelle fasi successive. Chi accede al patteggiamento deve essere consapevole che le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate e circoscritte a vizi specifici (come un errore sulla qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena applicata), ma non possono estendersi a una rivalutazione nel merito della sussistenza di cause di assoluzione. Questa pronuncia serve da monito: la strategia processuale va ponderata attentamente, poiché le scelte compiute, come quella di patteggiare, hanno conseguenze definitive sul prosieguo del giudizio.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è consentita solo per i motivi specificamente ed esclusivamente indicati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Si può contestare con il ricorso la mancata motivazione su una possibile causa di assoluzione in una sentenza di patteggiamento?
No. Secondo la Corte, contestare il difetto di motivazione circa l’insussistenza di cause di proscioglimento (previste dall’art. 129 c.p.p.) non è un motivo di ricorso consentito avverso le sentenze di patteggiamento.
Cosa succede se si propone un ricorso per motivi non ammessi dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo comporta che la richiesta non venga esaminata nel merito e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11164 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 11164 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BISCEGLIE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2024 del G.u.p. del Tribunale di Trani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Il G.u.p. del Tribunale di Trani, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. ha applicato a COGNOME NOME la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione e euro 1.333 di multa in relazione ala reato di rapina aggravata;
rilevato che, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.;
rilevato, infatti, che il motivo di ricorso, con cui si contesta il difett motivazione circa l’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non è consentito avverso le sentenze di patteggiamento (Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/3/2024