Ricorso Patteggiamento: La Cassazione e i Motivi di Inammissibilità
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie principali per definire un procedimento penale in modo rapido. Tuttavia, la scelta di questo rito processuale comporta conseguenze significative, soprattutto per quanto riguarda le possibilità di impugnazione. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi possono essere sollevati e quali, invece, sono destinati a un’inevitabile dichiarazione di inammissibilità.
I Fatti del Caso: Un Appello Dopo il Patteggiamento
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Milano. La condanna riguardava il reato di spaccio di sostanze stupefacenti in un’ipotesi di lieve entità, come previsto dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990. L’imputato, dopo aver concordato la pena, ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando un unico vizio: il difetto di motivazione riguardo al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso Patteggiamento e la Normativa di Riferimento
La difesa sosteneva che il giudice di merito non avesse adeguatamente spiegato le ragioni per cui le attenuanti generiche non erano state considerate prevalenti rispetto alle aggravanti, influenzando così la determinazione finale della pena. Tuttavia, questo tipo di doglianza si scontra con una barriera normativa molto precisa, introdotta dalla legge n. 103/2017, nota come Riforma Orlando. Questa legge ha modificato l’articolo 448 del codice di procedura penale, introducendo il comma 2-bis, che elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una piana applicazione dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ha ricordato che, a seguito della riforma, le sentenze di patteggiamento possono essere appellate solo per un numero limitato e specifico di ragioni. Il motivo sollevato dal ricorrente, relativo alla valutazione delle circostanze attenuanti, non rientra in questo elenco. Di conseguenza, il ricorso non poteva essere esaminato nel merito e l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella natura tassativa dei motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento. L’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. stabilisce che l’appello è consentito esclusivamente per motivi attinenti a:
1. L’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento è stato viziato.
2. Il difetto di correlazione tra l’accusa e la sentenza: se la condanna riguarda un fatto diverso da quello contestato.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo giuridicamente scorretto.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione è contraria alla legge o eccede i limiti edittali.
La Corte ha chiarito che qualsiasi doglianza che non rientri in una di queste quattro categorie è preclusa. La lamentela sul bilanciamento delle circostanze attenuanti è una questione di merito valutativo che il giudice compie prima di ratificare l’accordo e che, con l’accettazione del patteggiamento, l’imputato implicitamente accetta. La ratio della norma è quella di deflazionare il carico della Cassazione, evitando ricorsi su aspetti già concordati tra le parti e validati dal giudice di primo grado.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito per la pratica legale: la scelta del patteggiamento è una decisione strategica con effetti quasi definitivi. L’imputato e il suo difensore devono essere pienamente consapevoli che, una volta raggiunto l’accordo sulla pena, le possibilità di rimettere in discussione la sentenza sono estremamente ridotte. Il perimetro del ricorso patteggiamento è stato deliberatamente ristretto dal legislatore per garantire la stabilità delle decisioni e l’efficienza del sistema giudiziario. Pertanto, ogni valutazione, inclusa quella relativa alle attenuanti, deve essere ponderata attentamente prima di formalizzare la richiesta di applicazione della pena.
Perché il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo sollevato (mancata motivazione sulla prevalenza delle attenuanti generiche) non rientra nell’elenco tassativo dei motivi di ricorso previsti dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono gli unici motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento?
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento solo per motivi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8415 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8415 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 del TRIBUNALE di MILANO
dato avvfio alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano per il reato di cui all’art. 73, comma 5 (così come riqualificata l’originaria imputazione), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente