Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammissibile? La Cassazione Fissa i Paletti
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è una delle procedure più comuni per definire un procedimento penale. Tuttavia, una volta raggiunta una sentenza di questo tipo, quali sono le possibilità di contestarla? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8392/2024, torna a ribadire i confini molto stringenti per il ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi possono essere validamente presentati e quali, invece, conducono a un’inevitabile dichiarazione di inammissibilità.
I Fatti di Causa
Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguarda un imputato che aveva definito la sua posizione con una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare per un reato legato agli stupefacenti (art. 73, D.P.R. 309/1990). Nonostante l’accordo sulla pena, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio specifico: a suo dire, il giudice di merito non aveva adeguatamente motivato le ragioni per cui non aveva pronunciato una sentenza di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su una norma chiave, introdotta dalla riforma del 2017 (Legge n. 103/2017): l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione ha limitato drasticamente le ragioni per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento.
Il legislatore ha stabilito che il ricorso patteggiamento è consentito esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizi nella formazione della volontà: Se il consenso dell’imputato al patteggiamento non è stato espresso liberamente e consapevolmente.
2. Difetto di correlazione tra accusa e sentenza: Se la sentenza si basa su un fatto diverso da quello contestato nell’imputazione.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: Se il reato è stato classificato in modo errato (ad esempio, furto invece di rapina).
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: Se la sanzione applicata è contraria alla legge per specie o quantità.
Il motivo sollevato dal ricorrente, relativo alla mancata motivazione sul proscioglimento, non rientra in nessuna di queste categorie. Pertanto, la Corte non ha potuto fare altro che applicare la legge e dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Suprema Corte sono lineari e si basano su un’interpretazione letterale della norma. La ratio della riforma del 2017 era proprio quella di deflazionare il carico della Cassazione, evitando ricorsi pretestuosi o dilatori contro sentenze che, per loro natura, nascono da un accordo tra accusa e difesa. Il patteggiamento presuppone una rinuncia da parte dell’imputato a contestare nel merito l’accusa in cambio di uno sconto di pena. Consentire un’impugnazione per motivi diversi da quelli, eccezionali e gravi, elencati nell’art. 448, comma 2-bis, snaturerebbe l’istituto stesso. La Corte ha quindi ribadito che il vizio denunciato, pur riguardando la motivazione, non attiene a uno dei quattro profili tassativamente previsti, rendendo l’impugnazione non scrutinabile nel merito. A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: le porte del ricorso contro una sentenza di patteggiamento sono molto strette. La scelta di patteggiare deve essere ponderata, poiché preclude quasi ogni possibilità di successiva contestazione. L’impugnazione non può essere utilizzata come un ‘terzo grado di giudizio’ mascherato per ridiscutere la propria responsabilità. È ammessa solo per denunciare errori procedurali o giuridici di particolare gravità, specificamente individuati dal legislatore. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, questa decisione serve come monito sull’importanza della consapevolezza e della definitività che caratterizzano l’istituto del patteggiamento.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso è possibile solo per un numero chiuso e specifico di motivi.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento?
I motivi ammessi sono esclusivamente quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La mancata motivazione sul perché l’imputato non è stato prosciolto è un motivo valido per il ricorso?
No, secondo quanto stabilito in questa ordinanza, tale motivo non rientra tra quelli tassativamente previsti dalla legge e, di conseguenza, un ricorso basato su questa ragione è dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8392 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8392 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
96( o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I1)
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 1-bis, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (omessa motivazione sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Prftsiden,ze,i