Ricorso Patteggiamento: la Cassazione ribadisce i limiti invalicabili
Con l’ordinanza n. 7893/2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui limiti del ricorso patteggiamento, offrendo un chiaro promemoria sulla quasi definitività di questo rito speciale. La decisione conferma che, dopo la riforma del 2017, le possibilità di impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sono estremamente circoscritte. Analizziamo insieme la vicenda e le importanti conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Due soggetti, a seguito di indagini preliminari, decidevano di definire la loro posizione processuale attraverso il rito del patteggiamento. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bergamo applicava al primo imputato la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e sedicimila euro di multa, e al secondo quella di due anni e otto mesi di reclusione e diecimila euro di multa per un delitto legato agli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990).
Nonostante l’accordo sulla pena, i difensori degli imputati proponevano ricorso per cassazione.
I Motivi del Ricorso Patteggiamento in Cassazione
La difesa basava il ricorso su due principali argomentazioni:
1. Vizio di motivazione sull’assenza di cause di non punibilità: Si lamentava che il giudice di merito non avesse adeguatamente valutato la possibile esistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
2. Incongruità della pena: Si contestava la congruità e la giustizia della pena patteggiata, ritenendola eccessiva rispetto ai fatti contestati.
In sostanza, i ricorrenti cercavano di rimettere in discussione elementi che sono al centro dell’accordo stesso raggiunto con la pubblica accusa.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, basando la propria decisione su una norma specifica e inequivocabile: l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questo articolo, introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “riforma Orlando”), ha drasticamente ridotto le possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento.
La Corte ha spiegato che il legislatore ha volutamente escluso la possibilità di presentare un ricorso patteggiamento per cassazione basato proprio sui motivi addotti dai ricorrenti. Nello specifico, la norma stabilisce che non si può ricorrere per:
* L’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
* L’incongruità della pena.
Secondo gli Ermellini, i motivi presentati erano “intrinsecamente generici” e si risolvevano in una denuncia di un vizio di motivazione su aspetti che, per legge, non possono più essere oggetto di doglianza in sede di legittimità dopo un patteggiamento. La scelta di accedere a questo rito speciale implica l’accettazione della pena concordata e presuppone una valutazione preventiva (da parte della difesa e del giudice) sull’assenza di evidenti cause di proscioglimento. Tentare di contestare questi punti in Cassazione rappresenta un’azione che esula “dall’ambito di quelli consentiti”.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame è un’importante conferma del principio secondo cui il patteggiamento è una scelta processuale che comporta conseguenze definitive. La decisione di concordare una pena con l’accusa chiude la porta a successive contestazioni sulla sua entità o sulla valutazione di merito che il giudice avrebbe dovuto compiere. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come conseguenza, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, a causa della “colpa nella proposizione di impugnazione infondata”.
Questa pronuncia serve da monito: la valutazione sull’opportunità di un patteggiamento deve essere fatta con estrema attenzione e consapevolezza dei suoi effetti preclusivi, poiché le vie per rimetterlo in discussione sono, per espressa volontà del legislatore, quasi inesistenti.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per l’incongruità della pena?
No, l’ordinanza chiarisce che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento non è ammissibile se si contesta l’incongruità della pena concordata tra le parti.
Si può ricorrere in Cassazione se il giudice del patteggiamento non ha valutato le cause di proscioglimento dell’art. 129 c.p.p.?
No, la legge (art. 448, comma 2-bis, c.p.p.) introdotta nel 2017 esclude la possibilità di presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento deducendo l’omessa valutazione delle condizioni per una sentenza di proscioglimento.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte nel caso specifico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7893 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 7893 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
1.NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
2.NOME COGNOME, nato in Marocco, il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo il 14/03/2023;
visti gli atti ed esaminati i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha applicato a NOME COGNOME la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e sedicimila euro di multa a NOME quella di due anni e otto mesi di reclusione e diecimila euro di multa per il delitto previsto dall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati deducendo vizio di motivazione in ordine all’accertamento della mancanza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. e alla congruità della pena.
3. I ricorsoi sono inammissibili.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduce l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ovvero la incongruità della pena.
All’evidenza i motivi di ricorso proposti, intrinsecamente generici, sono contraddetti dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, sugli elementi che rinvian alla responsabilità dei ricorrenti ed alla congruità della pena, ed esulano dall’ambito d quelli consentiti, in quanto si risolvono nella denuncia di un vizio di motivazione del sentenza di patteggiamento.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila, avuto riguardo alla colpa nella proposizione di impugnazione infondata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 10 novembre 2023
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