Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7268 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7268  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORRE ANNUNZIATA
sLat9- 63.14444m – e341~;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con sentenza del 20 luglio 2023, il GUP presso il Tribunale di Torre Annunziata>es5gai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha condannato NOME COGNOME alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro ventimila multa per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 1-bis d.P.R. 9 ottobre 19 309 (capo 1), 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 1-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 3 (capi 2 e 4), 81 comma 2 e 385 commi 1 e 3 cod. pen. (capo 3), con confisca e distruzione di quanto in sequestro.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al determinazione della pena base per il delitto più grave e all’aumento pe reato in continuazione, giudicato con sentenza irrevocabile del 11/05/2023 Evidenzia che la sentenza impugnata è priva di una pagina.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. p inammissibile.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n 103 -, il Pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione cont la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attin all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazio richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’il della pena o della misura di sicurezza. Inoltre, l’applicazione concordata d pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, an assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento consenso ad essa prestato (ex multis, Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269072; Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, COGNOME, Rv 282761).
Nel caso in disamina, il ricorrente si limita a formulare deduzioni in ordi al trattamento sanzionatorio, senza esprimere alcuna doglianza circa la illegal della pena concordata.
Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianze, nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cort costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono element ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa n determinazione della causa di inammissibilità», alla declarator dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. 
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente