Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Chiarisce i Limiti di Impugnazione
L’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è un percorso stretto e ben definito dalla legge. Con la recente ordinanza n. 5797/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza quali sono i confini invalicabili per un ricorso patteggiamento, dichiarando inammissibile un’impugnazione basata su motivi non espressamente consentiti. Questa decisione offre un’importante lezione sulle regole procedurali che governano questo rito speciale.
Il Caso in Esame: Un Appello Oltre i Confini Consentiti
La vicenda nasce dalla decisione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Aosta, che aveva emesso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il c.d. patteggiamento) a carico di un imputato. Quest’ultimo, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando diverse presunte violazioni.
Nello specifico, i motivi del ricorso si concentravano su:
1.  La mancata concessione di termini a difesa a seguito di una riqualificazione giuridica del fatto.
2.  L’omessa valutazione di elementi che, a dire della difesa, avrebbero potuto portare a una pronuncia di proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.).
3.  L’omessa indicazione di uno dei reati contestati nel capo d’imputazione.
Tuttavia, come vedremo, nessuno di questi motivi rientrava nel perimetro di ammissibilità fissato dal legislatore.
I Limiti Tassativi al Ricorso Patteggiamento
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la c.d. Riforma Orlando (L. 103/2017), ha circoscritto in modo netto le ragioni per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento. L’obiettivo del legislatore era quello di deflazionare il carico della Suprema Corte, evitando impugnazioni dilatorie o pretestuose su sentenze che, per loro natura, nascono da un accordo tra le parti.
Secondo la legge, il ricorso è proponibile esclusivamente per i seguenti motivi:
*   Vizi nella formazione della volontà: problemi relativi all’espressione del consenso da parte dell’imputato.
*   Difetto di correlazione: una discrasia tra quanto richiesto dalle parti e quanto deciso dal giudice nella sentenza.
*   Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il giudice ha inquadrato il reato in una fattispecie errata.
*   Illegalità della pena o della misura di sicurezza: qualora la sanzione applicata sia contraria alla legge o non prevista.
Qualsiasi altro motivo, per quanto potenzialmente fondato in un processo ordinario, è escluso dall’ambito di cognizione della Corte di Cassazione in sede di impugnazione di un patteggiamento.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha analizzato i motivi proposti dalla difesa e li ha ritenuti palesemente estranei al perimetro delineato dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p. Le doglianze relative alla mancata concessione di termini a difesa, all’omessa valutazione di cause di proscioglimento o a presunte lacune del capo d’imputazione non rientrano in nessuna delle quattro categorie tassative previste dalla norma.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza pubblica, basandosi sulla manifesta infondatezza delle ragioni addotte. La decisione è stata rapida e procedurale, senza entrare nel merito delle questioni sollevate dall’imputato, proprio perché il ‘cancello’ di accesso al giudizio di legittimità era chiuso in partenza.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 c.p.p.
In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, e in modo più significativo, è stato condannato al versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria viene irrogata quando, come in questo caso, non emergono elementi che possano scusare l’errore del ricorrente nel proporre un’impugnazione inammissibile. La Corte, richiamando una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000), ha implicitamente ritenuto colpevole l’aver intrapreso un’azione legale priva dei presupposti di legge, contribuendo inutilmente ad appesantire il sistema giudiziario. La decisione serve quindi da monito: il ricorso contro una sentenza di patteggiamento deve essere ponderato con estrema attenzione, attenendosi scrupolosamente ai limitati motivi consentiti dalla legge.
 
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione è consentita solo per i motivi tassativamente indicati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi ammessi sono esclusivamente quelli relativi a: espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si presenta un ricorso per patteggiamento per motivi non consentiti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5797 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5797  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AOSTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 del GIP TRIBUNALE di AOSTA `F –11  GLYPH 4–v udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Aosta ha emesso la sentenza indicata in epigrafe, ex art. 444 cod. proc. pen., a carico di NOME COGNOME.
Ricorre l’imputato, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen., stan mancata concessione di termini a difesa, in presenza di una riqualificazion giuridica del fatto contestato, nonché lamentando la omessa valutazione di elementi atti a condurre a una pronuncia ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. infine, deducendo l’omessa indicazione, nel capo d’imputazione, di uno dei reat ascritti.
In base all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è però proponibile esclusivamente per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, nonché al difetto di correlazione tr richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e, i all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La presente impugnazion invece, si colloca all’esterno di tale perimetro, deducendo motivi non consentiti
Ne discende l’inammissibilità del ricorso, da dichiarare de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. – la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, i mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.