Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso e Quando No
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più tecniche e delicate della procedura penale. Sebbene il patteggiamento sia un rito che mira a definire rapidamente il processo, la sentenza che ne deriva non è completamente inattaccabile. Tuttavia, la legge pone dei paletti molto rigidi ai motivi per cui è possibile presentare ricorso in Cassazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre l’occasione per fare chiarezza su questi limiti, spiegando perché due ricorsi siano stati dichiarati inammissibili.
I Fatti del Caso
Due individui, a seguito di un giudizio definito con il rito del patteggiamento, venivano condannati per il reato di tentato furto pluriaggravato. Non accettando la sentenza, entrambi decidevano di proporre ricorso per cassazione. La loro doglianza era la medesima: a loro avviso, il giudice del patteggiamento non aveva adeguatamente valutato la possibile presenza di cause di proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
L’Analisi della Corte sui Limiti del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione, nell’analizzare i due ricorsi, ha applicato i rigorosi principi introdotti dalla cosiddetta Riforma Orlando (legge n. 103/2017), che ha modificato in modo sostanziale le regole per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
La Posizione del Primo Ricorrente: I Motivi Tassativi
Per il primo imputato, la Corte ha ribadito quanto stabilito dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca in modo tassativo i soli motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento in Cassazione. Essi sono:
1. Difetti nell’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
2. Mancata corrispondenza tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa.
3. Errata qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza.
Il motivo sollevato dal ricorrente, ovvero la presunta violazione dell’articolo 129 c.p.p., non rientra in questo elenco chiuso. Pertanto, il ricorso è stato giudicato inammissibile a priori, senza nemmeno entrare nel merito della questione.
La Posizione del Secondo Ricorrente: Un Vizio di Forma
Per il secondo imputato, l’inammissibilità è derivata da un vizio puramente formale, ma non per questo meno importante. A seguito della stessa riforma, il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. In questo caso, l’imputato aveva presentato il ricorso personalmente, violando una regola procedurale fondamentale che ha reso l’atto inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state chiare e lineari. Per entrambi i ricorrenti, l’impugnazione presentava vizi insanabili che ne impedivano l’esame nel merito. La Corte ha sottolineato che la volontà del legislatore, con la riforma del 2017, era proprio quella di limitare l’accesso alla Cassazione per le sentenze di patteggiamento, al fine di garantire la stabilità di decisioni basate su un accordo tra le parti e di deflazionare il carico di lavoro della Suprema Corte. Qualsiasi doglianza che esuli dai motivi specificamente elencati dalla legge è destinata a essere dichiarata inammissibile.
La Corte ha inoltre specificato che, per il primo ricorrente, la censura era comunque palesemente infondata, poiché la sentenza di primo grado aveva espressamente menzionato l’articolo 129 c.p.p., escludendone l’applicazione. Data la manifesta inammissibilità di entrambi i ricorsi, la Corte ha adottato la procedura semplificata ‘de plano’, senza udienza pubblica, e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale: il ricorso patteggiamento non è uno strumento per rimettere in discussione l’accordo raggiunto tra accusa e difesa, ma solo per correggere errori gravi e specifici previsti dalla legge. La decisione serve da monito: prima di impugnare una sentenza di patteggiamento, è essenziale verificare che i motivi del ricorso rientrino nel perimetro tracciato dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che vengano rispettate tutte le formalità procedurali, come la sottoscrizione da parte di un avvocato cassazionista. In caso contrario, il risultato sarà, come in questo caso, una declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna alle spese e a una sanzione economica.
Perché è stato dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo sollevato (mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p.) non rientrava nell’elenco tassativo dei motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento, come stabilito dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
È sempre possibile appellare una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è consentito solo per motivi specifici: problemi legati all’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, oppure illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Chi è autorizzato a firmare un ricorso per cassazione?
A pena di inammissibilità, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. Un ricorso presentato personalmente dall’imputato è inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5394 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5394 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato ayyis6 -alle parti;
udità la relazione svolta dal Consigliere MARIARO:NOME COGNOME;
I
Motivi della decisione
Gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è s ata loro applicata la pena concordata in relazione al reato di tentato furto pluriaggravato.
A motivi di ricorso lamentano quanto segue.
COGNOME NOME si duole della mancata consideraz one da parte del giudice di eventuali cause di immediato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
COGNOME NOME, personalmente, si duole della mancata considerazione di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Considerato, quanto alla posizione di COGNOME NOME, che, a seguito della entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n.103, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Considerato, quanto alla posizione di COGNOME NOME, che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.,, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegalità della pena o della misu di sicurezza.
Considerato, pertanto, che il rilievo difensivo non rientra tra quelli per i quali è proponibile l’impugnazione e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l’art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con procedura “de plano”.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle ! .sp se processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M,
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2024
Il Consigliere estensore