Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5394 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5394 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato ayyis6 -alle parti;
udità la relazione svolta dal Consigliere MARIARO:NOME COGNOME;
I
Motivi della decisione
Gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è s ata loro applicata la pena concordata in relazione al reato di tentato furto pluriaggravato.
A motivi di ricorso lamentano quanto segue.
COGNOME NOME si duole della mancata consideraz one da parte del giudice di eventuali cause di immediato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
COGNOME NOME, personalmente, si duole della mancata considerazione di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Considerato, quanto alla posizione di COGNOME NOME, che, a seguito della entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n.103, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Considerato, quanto alla posizione di COGNOME NOME, che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.,, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegalità della pena o della misu di sicurezza.
Considerato, pertanto, che il rilievo difensivo non rientra tra quelli per i quali è proponibile l’impugnazione e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l’art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con procedura “de plano”.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle ! .sp se processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M,
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2024
Il Consigliere estensore