Ricorso Patteggiamento: la Cassazione ne definisce i rigidi confini
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito un’importante precisazione sui limiti del ricorso patteggiamento, confermando l’orientamento restrittivo introdotto dalla riforma legislativa del 2017. La decisione chiarisce in modo definitivo quali censure sono ammissibili e quali, invece, conducono a una declaratoria di inammissibilità, rafforzando così la stabilità delle sentenze emesse a seguito di accordo tra le parti.
Il caso in esame
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto ‘patteggiamento’) emessa dal Tribunale. Il ricorrente lamentava, tra le altre cose, una presunta violazione di legge, sostenendo che il giudice di merito non avesse adempiuto al suo dovere di verificare l’eventuale sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale, prima di ratificare l’accordo sulla pena.
I limiti del ricorso patteggiamento secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha respinto categoricamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato due principi fondamentali che regolano l’istituto del patteggiamento e la sua impugnabilità.
In primo luogo, la natura stessa dell’accordo tra accusa e difesa esonera la prima dall’onere della prova e limita la motivazione del giudice. Quest’ultimo è tenuto a una valutazione circoscritta: deve fornire una succinta descrizione del fatto, confermare la correttezza della qualificazione giuridica data dalle parti e verificare la congruità della pena concordata. Una volta effettuati questi controlli, la sentenza è da considerarsi adeguatamente motivata e non può essere oggetto di censure di merito in sede di legittimità.
L’impatto della Riforma del 2017
Il punto cruciale della decisione, tuttavia, risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Questa norma ha elencato in modo tassativo e restrittivo i motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento in Cassazione. 
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che la volontà del legislatore del 2017 era quella di ridurre drasticamente le impugnazioni meramente dilatorie contro le sentenze di patteggiamento. Per questo motivo, il comma 2-bis dell’art. 448 c.p.p. stabilisce un catalogo chiuso di vizi denunciabili. Tra questi non figura la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Di conseguenza, un ricorso basato su tale presunta omissione del giudice di merito è per legge inammissibile. La Suprema Corte, citando precedenti conformi, ha ribadito che l’impugnabilità della sentenza di patteggiamento è limitata alle sole ipotesi di violazione di legge espressamente indicate dalla norma, escludendo ogni altra possibile doglianza. La sentenza impugnata, avendo rispettato i parametri di controllo richiesti, è stata ritenuta incensurabile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento consolida un principio di fondamentale importanza pratica: l’accesso alla Corte di Cassazione per contestare una sentenza di patteggiamento è un’eventualità eccezionale. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere consapevoli che, una volta raggiunto l’accordo sulla pena, le possibilità di rimetterlo in discussione sono estremamente limitate e circoscritte a specifici vizi formali e sostanziali previsti dalla legge. Tentare di utilizzare il ricorso per sollevare questioni relative al merito della vicenda o al mancato proscioglimento conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
 
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No. L’ordinanza chiarisce che il ricorso è possibile solo per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che elenca in modo restrittivo le violazioni di legge denunciabili.
Si può impugnare una sentenza di patteggiamento per mancata verifica delle cause di proscioglimento (art. 129 c.p.p.)?
No. A seguito della riforma del 2017, la presunta omissione da parte del giudice della verifica sulla sussistenza di cause di proscioglimento non rientra più tra i motivi ammissibili per il ricorso in Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se si presenta un ricorso patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, giudicata congrua, in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5324 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6   Num. 5324  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Teramo DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 del Tribunale di Teramo;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a prescindere dalla genericità dei motivi, va ribadito che, in sede di applicazione de pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto es l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazio giuridica e della congruità della pena “patteggiata” (ai fini e nei limiti di cui all’art. 2 tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Ry. 234824). A tale verifica si è attenuta l sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede.
Invece, dopo la modifica normativa ad opera della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha introdotto nell’art. 448 cod. proc. pen. il comma 2-bis, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge pe mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., att
che il comma 2-bis cit., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violaz legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non è contemplata la mancata osservanza dell’art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761 – 01)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, giudicata congrua in relazione alla causa di inammissibilità, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 dicembre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Pr sidente