Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5130 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5   Num. 5130  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in ALBANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 del GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 7 luglio 2023, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato a NOME COGNOME la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, in ordine a due episodi di furto in abitazione e a un episodio di furto in abitazione tentato.
 Avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia.
La parte, con un unico motivo di ricorso, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125 e 129 cod. proc. pen., sostenendo che la sentenza impugnata non sarebbe stata adeguatamente motivata.
Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegallità della pena o della misura sicurezza.
L’inammissibilità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano.
 All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 20 ottobre 2023.