Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33555 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2   Num. 33555  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Bologna il DATA_NASCITA; avverso la sentenza pronunciata in data 02/07/2025 del Tribunale di Pesaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito “de plano”;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 L’imputato NOME COGNOME, per il tramite del del difensore, impugna la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata dal Tribunale di Pesaro in data 02/07/2025 ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..
 Con un unico motivo, l’imputato deduce il vizio di motivazione per essere carente ovvero apparente la motivazione sulla insussistenza dei presupposti per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..
 Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché presuppone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a fronte della quale il ricorrente lamenta il predetto vizio, peraltro, del tutto genericamente apoditticamente.
 Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassat che, dal novero dei casi, è escluso il difetto di motivazione del giudice i all’insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex ar cod. proc. pen. (sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).
 Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle s procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della cau inammissibilità, al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende della somma di eu tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 01/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidinte