Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? L’Analisi della Cassazione
Il patteggiamento è uno strumento processuale che permette di definire un procedimento penale in modo rapido, ma quali sono i limiti per contestare la sentenza che ne deriva? Un recente ricorso patteggiamento, esaminato dalla Corte di Cassazione, offre un chiarimento fondamentale sui motivi di impugnazione ammessi, confermando la linea rigorosa del legislatore. Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l’appello di un imputato, ribadendo che non è possibile contestare l’affermazione di responsabilità concordata tra le parti.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pavia. L’imputato, accusato di delitti di furto, aveva concordato con la pubblica accusa l’applicazione di una pena, accordo poi ratificato dal giudice con la sentenza prevista dall’art. 444 del codice di procedura penale.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. La sua doglianza si concentrava su un punto specifico: a suo dire, la sentenza mancava di una motivazione adeguata riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte sul Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un’applicazione stringente dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca tassativamente i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento.
I giudici hanno chiarito che la contestazione mossa dal ricorrente, ovvero la presunta assenza di motivazione sulla colpevolezza, esula completamente dal novero dei motivi consentiti dalla legge. Di conseguenza, il ricorso non poteva nemmeno essere esaminato nel merito. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede nell’interpretazione dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La legge limita la possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento a questioni ben definite, come l’errata qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena concordata. Non è invece permesso rimettere in discussione l’affermazione di responsabilità, che è un presupposto implicito dell’accordo stesso tra accusa e difesa.
La Cassazione, citando precedenti conformi, ha ribadito che la doglianza del ricorrente era palesemente estranea a quelle ammesse. Inoltre, la Corte ha specificato che la procedura seguita, anche se decisa “senza formalità” ai sensi dell’art. 610 c.p.p., è perfettamente legittima e non ha comportato alcuna violazione dei diritti della difesa. Anzi, la procedura camerale ex art. 611 c.p.p. offre garanzie maggiori all’imputato rispetto a quella semplificata.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un principio cruciale per chi sceglie la via del patteggiamento: la decisione di accordarsi sulla pena comporta una sostanziale rinuncia a contestare nel merito l’accusa. Il ricorso patteggiamento non è uno strumento per riaprire la discussione sulla colpevolezza, ma solo per correggere specifici errori di diritto previsti dalla legge. La scelta del patteggiamento deve essere, quindi, ponderata e consapevole, poiché le vie per un ripensamento successivo sono estremamente limitate e un ricorso infondato può comportare costi significativi, come dimostra la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria inflitta in questo caso.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento contestando la valutazione sulla colpevolezza?
No, secondo l’ordinanza, la contestazione relativa alla motivazione sull’affermazione di responsabilità dell’imputato non rientra tra i motivi consentiti dalla legge (art. 448, comma 2-bis, c.p.p.) per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in quattromila euro.
La procedura “senza formalità” seguita in Cassazione è legittima?
Sì, la Corte ha chiarito che il processo poteva essere deciso “senza formalità” ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e che la procedura seguita (ex art. 611 c.p.p.) non solo non produce alcuna invalidità, ma offre maggiori garanzie all’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2688 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2688 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 12/04/1982
avverso la sentenza del 12/09/2024 del GIP TRIBUNALE di PAVIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, recependo l’accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine a delitti di furto;
Considerato che la doglianza proposta – con cui il ricorrente deduce l’assenza di motivazione sulla affermazione di responsabilità dell’imputato – esula dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278337; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761);
Chiarito che il processo poteva essere deciso anche “senza formalità” ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che la procedura seguita, ex art. 611 cod. proc. pen., non produce alcuna invalidità, dato che offre maggiori garanzie all’imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2024