Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2615 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 2615 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in TUNISIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 del GIUDICE della UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di VERONA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verona con sentenza del 27/9/2023 applicava a NOME COGNOME – su concorde richiesta delle parti la pena di anni uno mesi otto di reclusione ed euro seicento di multa per i reati ascrittigli.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la carenza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.; con il secondo motivo la eccessività della pena ed in ogni caso la carenza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione sul punto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; con il terzo motivo l’erronea qualificazione del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1 Ed invero, il primo motivo non è consentito in questa sede alla luce quanto espressamente disposto dall’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., a mente del quale il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attin all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed all’i della pena o della misura di sicurezza.
In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sent applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle s ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra cu rientrano quella denunciata con il presente ricorso (Sezione Feriale, n. 28742 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01; Sezione 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 – 01).
1.2 Anche il secondo ed il terzo motivo sono consentiti, in quanto generi Si limitano, invero, ad una apodittica affermazione, non risultando esplicitame enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, come si accennato, le doglianze si limitano ad una mera asserzione, senza esplicitarn ragioni sottese. In particolare, con riferimento al terzo motivo, non è comprendere le ragioni per le quali il fatto non sarebbe stato qualif correttamente, ma prima ancora a quale dei due reati ritenuti (quello di c comma 5 dell’art. 73 D.P.R. n. 309/1990, contestato al capo 1 o quello di all’art. 648 cod. pen. di cui al capo 2) il difensore faccia riferimento.
Orbene, la funzione tipica dell’impugnazione è quella della crit argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione criti realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibi debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatt sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l’oggett gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sezione 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 – 0 Sezione 6, n. 1770 del 18/12/2012, COGNOME, Rv. 254204 – 01). Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale c argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01). L’indeterminatezz la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 15 gennaio 2024.