Ricorso Patteggiamento: I Limiti Imposti dalla Legge e la Decisione della Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è una scelta processuale che può offrire vantaggi significativi, ma comporta anche una notevole limitazione delle successive possibilità di impugnazione. Comprendere quando e come è possibile presentare un ricorso patteggiamento è fondamentale. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito con chiarezza i paletti imposti dal legislatore, dichiarando inammissibile un ricorso basato su motivi non consentiti.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Oltre i Limiti Consentiti
I fatti all’origine della decisione sono semplici. Un imputato, a seguito di un accordo con la pubblica accusa, aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo una sentenza di patteggiamento con una pena di un anno e venti giorni di reclusione.
Nonostante l’accordo, l’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il motivo del ricorso era uno solo: un presunto “vizio di motivazione”. In pratica, si contestava al Tribunale di non aver spiegato adeguatamente le ragioni per cui aveva valutato le dichiarazioni testimoniali in un certo modo. Si trattava, quindi, di una critica al ragionamento del giudice sui fatti di causa.
La Decisione della Corte sul ricorso patteggiamento
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile senza entrare nel merito della questione sollevata. La decisione è stata netta e basata su un’interpretazione rigorosa della normativa vigente. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 4.000,00 euro alla Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi ritenuti inammissibili.
Le Motivazioni della Decisione
La chiave per comprendere la decisione risiede nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla cosiddetta “Riforma Orlando” (legge n. 103 del 2017). Questa norma ha drasticamente limitato le possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento.
La Corte Suprema ha sottolineato che la legge elenca in modo tassativo (cioè, senza possibilità di estensione) i soli motivi per cui è possibile presentare ricorso. Questi motivi riguardano specifiche violazioni di legge, come un errore nella qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena applicata.
Il “vizio di motivazione” non rientra in questo elenco. Il legislatore ha voluto rendere le sentenze di patteggiamento più stabili e definitive, impedendo che vengano rimesse in discussione per questioni relative alla valutazione delle prove o al ragionamento del giudice, aspetti che si considerano superati proprio dall’accordo tra le parti. Proporre un ricorso per un motivo non previsto, come ha fatto l’imputato in questo caso, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza della Cassazione serve come un importante promemoria per imputati e difensori. La scelta di accedere al patteggiamento è una decisione strategica che deve essere ponderata attentamente, poiché preclude quasi ogni possibilità di appello nel merito.
Le implicazioni pratiche sono chiare:
1. Finalità del Patteggiamento: L’accordo sulla pena chiude la discussione sui fatti e sulla colpevolezza. Non è possibile, in un secondo momento, tentare di riaprirla contestando la motivazione del giudice che ha ratificato quell’accordo.
2. Limiti del Ricorso: Un ricorso patteggiamento è un’opzione percorribile solo in casi eccezionali e ben definiti dalla legge. Tentare di forzare questi limiti non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione.
3. Consulenza Legale: È essenziale che chi valuta il patteggiamento riceva una consulenza legale completa sui pro e i contro, inclusa la quasi totale rinuncia al diritto di impugnazione nel merito della sentenza.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione?
No, la Corte di Cassazione ha confermato che, secondo l’art. 448, comma 2-bis del codice di procedura penale, il ricorso contro una sentenza di patteggiamento non può essere basato su un vizio di motivazione, come la mancata valutazione di dichiarazioni testimoniali.
Quali sono i motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il provvedimento chiarisce che l’impugnazione è possibile solo per le ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate nell’art. 448, comma 2-bis c.p.p. Questi motivi sono specifici e non includono una riconsiderazione dei fatti o del ragionamento del giudice.
Cosa succede se si propone un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
Come dimostra questo caso, il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1823 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 1823 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIULIANOVA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 08/03/2023 del TRIBUNALE di TERAMO udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
9
ri
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che:
con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Teramo in composizione monocra applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. e ss., nei confronti di NOME di anni uno e giorni venti di reclusione per i reati descritti in rubrica;
l’imputato propone ricorso per cassazione, per il tramite del proprio avvocato, e con un unico motivo, vizio di motivazione per non avere il Tribunale fornito ragioni in valutazione delle dichiarazioni testimoniali.
trattandosi di sentenza applicativa di pena, l’art. 448, comma 2-bis, cod. p introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103- limita i casi di impugnabilità della pr sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr. tra le ult 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila i della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2023
Il AVV_NOTAIO Estensore
Il Presidente