Ricorso Patteggiamento: La Cassazione e i Limiti di Impugnazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali. Tuttavia, è fondamentale comprendere che la scelta di questo rito comporta significative limitazioni sul diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i confini del ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi possono essere validamente presentati e quali, invece, conducono a una sicura declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un imputato che, dopo aver concordato una pena con il Pubblico Ministero davanti al Tribunale di Bologna, ha deciso di impugnare la sentenza di patteggiamento presentando ricorso alla Corte di Cassazione. Il ricorrente lamentava, in sostanza, una violazione di legge, sostenendo che il giudice di merito non avesse preventivamente verificato l’eventuale sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte sul Ricorso Patteggiamento
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata, cosiddetta de plano, ossia senza la necessità di un’udienza di discussione. La Corte ha stabilito che i motivi addotti dal ricorrente non rientravano nel novero di quelli consentiti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento. Di conseguenza, oltre a respingere il ricorso, ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sull’interpretazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca in modo tassativo e specifico le uniche ragioni per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento in Cassazione. Tra queste non figurano né il vizio di motivazione della sentenza, né la generica violazione di legge legata alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha sottolineato che l’impugnabilità della pronuncia di patteggiamento è limitata a ipotesi ben definite, che non possono essere estese per via interpretativa. Accettando il patteggiamento, l’imputato di fatto rinuncia a contestare nel merito la propria responsabilità, in cambio di uno sconto di pena. Permettere un’impugnazione per motivi non previsti svuoterebbe di significato la natura stessa dell’istituto. La decisione si allinea a un orientamento giurisprudenziale consolidato, citando un precedente specifico (Sentenza n. 1032 del 2019) che aveva già chiarito questo punto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio cruciale: la scelta del patteggiamento è una decisione strategica con conseguenze definitive sul piano processuale. Il ricorso patteggiamento è un rimedio eccezionale e non una terza istanza di giudizio. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere pienamente consapevoli che, una volta emessa la sentenza di patteggiamento, le possibilità di rimetterla in discussione sono estremamente circoscritte. Tentare di impugnarla per motivi non espressamente consentiti dalla legge si traduce non solo in un insuccesso, ma anche in un’ulteriore condanna economica per il ricorrente.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento è un motivo valido per impugnare un patteggiamento?
Secondo questa ordinanza, no. La Corte di Cassazione ha stabilito che questo motivo, così come il vizio di motivazione, non rientra tra le ipotesi specifiche che consentono di presentare un ricorso patteggiamento.
Cosa succede se si presenta un ricorso per patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1490 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 1490 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da
NOME NOME nato a Bucaramanga Colombia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 emessa dal Tribunale di Bologna;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso l sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la manc
verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pe motivazione, atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l’impugn pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indi Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che alla dichiarazione di inammissibilità consegue la conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
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