Ricorso Patteggiamento: i Limiti Tassativi Stabiliti dalla Cassazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una via processuale alternativa e semplificata. Tuttavia, le sentenze emesse in seguito a tale accordo non sono liberamente impugnabili. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i confini entro cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento, dichiarando inammissibile un appello fondato su motivi non consentiti dalla legge. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio le regole del gioco.
Il Caso: Appello contro una Sentenza di Patteggiamento
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le indagini preliminari. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente era la presunta carenza di motivazione da parte del giudice di merito. In particolare, si lamentava la mancata declaratoria di cause di proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che impone al giudice di assolvere l’imputato qualora ne ricorrano le condizioni, anche in sede di patteggiamento.
Il ricorrente sosteneva che il giudice non avesse adeguatamente verificato l’insussistenza di tali cause prima di ratificare l’accordo sulla pena.
La Disciplina del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha risolto il caso applicando una procedura semplificata e dichiarando il ricorso immediatamente inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Questa norma, introdotta per deflazionare il carico della Suprema Corte, limita in modo significativo le possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento. Il legislatore ha stabilito un elenco tassativo di motivi per cui è possibile presentare ricorso, escludendo tutte le altre doglianze. Il ricorso è ammesso solo per contestare:
* L’espressione della volontà dell’imputato.
* Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
* L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
* L’illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha osservato che il motivo addotto dal ricorrente – ossia la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. – non rientra in nessuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 448, comma 2-bis. Di conseguenza, il ricorso patteggiamento era stato proposto per un motivo non consentito dalla legge.
Gli Ermellini hanno rafforzato la loro posizione citando una consolidata giurisprudenza (tra cui le sentenze n. 31242/2023 e n. 20263/2023), che ha costantemente affermato l’inammissibilità di ricorsi per cassazione avverso sentenze di patteggiamento che lamentino la violazione dell’art. 129 c.p.p.
Inoltre, la Corte ha sottolineato un ulteriore elemento di debolezza del ricorso: l’appellante non aveva nemmeno specificato quale, in concreto, fosse la causa di proscioglimento che il giudice di merito avrebbe indebitamente ignorato. Questa genericità ha reso l’impugnazione ancora più palesemente infondata.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Come conseguenza di tale decisione, ai sensi del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia conferma il rigore con cui la giurisprudenza interpreta i limiti all’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, al fine di garantire l’efficienza del sistema giudiziario e la stabilità degli accordi processuali.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per la mancata valutazione di una causa di proscioglimento?
No, secondo la Corte di Cassazione questo motivo non rientra nell’elenco tassativo di quelli ammessi dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Pertanto, un ricorso basato su tale doglianza è inammissibile.
Quali sono i motivi per cui è consentito il ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è consentito solo per contestare l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, e l’illegalità della pena o delle misure di sicurezza.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1489 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 1489 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Maddaloni il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti;
Rilevato che il ricorrente deduce, con unico motivo, la carenza di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.;
Considerato, tuttavia, che in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen. limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. 4, n. 31242 del 22/06/2023, COGNOME; Sez. 4, n. 20263 del 30/05/2023, COGNOME; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337);
Rilevato che, peraltro, lo stesso ricorrente non deduce quale sia la causa di proscioglimento indebitamente pretermessa;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 13 dicembre 2023.