Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? L’Analisi della Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro processo penale che permette di definire il procedimento in modo più rapido. Tuttavia, la scelta di questo rito processuale comporta importanti conseguenze, soprattutto per quanto riguarda le possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 1491/2024) ha ribadito i rigidi limiti del ricorso patteggiamento, dichiarandolo inammissibile quando basato su motivi non espressamente previsti dalla legge.
I Fatti del Caso
Un cittadino straniero, dopo aver concordato una pena con la Procura ed aver ottenuto la relativa sentenza di patteggiamento dal Tribunale di Genova, decideva di impugnare tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorrente lamentava, con un unico motivo, la carenza di motivazione della sentenza su due punti specifici: la mancata declaratoria di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) e la determinazione della pena applicata.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, utilizzando una procedura semplificata e ‘senza formalità’. La decisione si fonda su un principio cardine della materia: l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, infatti, deroga alla disciplina generale delle impugnazioni e delimita in modo tassativo i casi in cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento.
I giudici hanno chiarito che il controllo di legalità della Cassazione su una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per specifiche violazioni di legge, quali:
* Problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
* Il difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza emessa dal giudice.
* L’erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
* L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Le censure mosse dal ricorrente, relative a un presunto difetto di motivazione, non rientrano in nessuna di queste categorie.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha osservato che le doglianze del ricorrente, oltre ad essere generiche, esulavano completamente dall’ambito delle impugnazioni consentite avverso le sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p. La legge limita volontariamente l’appello a queste sentenze per garantire la stabilità e la definitività di un accordo processuale liberamente raggiunto tra accusa e difesa.
Permettere un ricorso basato su una presunta carenza di motivazione significherebbe, di fatto, riaprire una valutazione di merito che il patteggiamento stesso mira a evitare. La motivazione della sentenza di patteggiamento è intrinsecamente legata all’accordo tra le parti, e non può essere contestata con gli stessi strumenti previsti per le sentenze emesse a seguito di un dibattimento completo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale per chiunque si approcci al rito del patteggiamento: la scelta di questo percorso processuale implica una rinuncia significativa al diritto di impugnazione. L’imputato e il suo difensore devono essere consapevoli che, una volta emessa la sentenza, sarà possibile contestarla in Cassazione solo per vizi procedurali gravi e specificamente indicati dalla legge.
La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile non è stata solo una formalità: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Ciò serve da monito: un’impugnazione infondata non solo non produce risultati, ma comporta anche conseguenze economiche negative. Pertanto, la valutazione sull’opportunità di un ricorso patteggiamento deve essere estremamente ponderata e basata esclusivamente sui motivi consentiti dalla legge.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, limita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento a specifiche violazioni di legge, come problemi nel consenso dell’imputato, erronea qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena.
La carenza di motivazione sulla pena è un motivo valido per ricorrere in Cassazione contro un patteggiamento?
No, secondo questa ordinanza, la censura relativa alla carenza di motivazione sulla determinazione della pena o sulla mancata dichiarazione di cause di proscioglimento non rientra tra i motivi di ricorso consentiti dalla legge per le sentenze di patteggiamento.
Cosa succede se si propone un ricorso per patteggiamento per motivi non consentiti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1491 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 1491 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME nato in Nigeria il 01.01.1996
avverso la sentenza del 05/07/2023 emessa dal Tribunale di Genova;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti;
Rilevato che il ricorrente deduce, con unico motivo, la carenza di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e alla determinazione della pena;
Considerato che il ricorso, a tacere della sua integrale genericità, esul dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.;
Ritenuto infatti, che in tema di patteggiamento, l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina general cui all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’ammissibilità del ricorso cassazione ai soli casi tassativamente indicati, che attengono ad ipote specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quand siano state violate le disposizioni che riguardano l’espressione della volo dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’er qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicu (ex plurimis: Sez. 4, n. 31242 del 22/06/2023, Kwasi; Sez. 4, n. 20263 del 30/05/2023, COGNOME; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 13 dicembre 2023.