Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammissibile e Perché la Cassazione lo Dichiara Inammissibile
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro ordinamento processuale penale. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono molto limitate. Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, sottolineando come non tutte le doglianze possano essere portate all’attenzione dei giudici di legittimità.
Il Caso: Un Ricorso Contro una Sentenza di Patteggiamento
Nel caso di specie, un imputato, dopo aver concordato la pena con il Pubblico Ministero per il reato di cui all’art. 493 c.p., aveva ottenuto una sentenza di patteggiamento dal Tribunale di Aosta. Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, affidandosi al proprio difensore.
Le lamentele sollevate riguardavano principalmente due aspetti: la presunta carenza di motivazione della sentenza e la violazione di due importanti norme del codice di procedura penale, l’art. 129 (obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità) e l’art. 131 bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto). In sostanza, secondo la difesa, il giudice avrebbe dovuto assolvere l’imputato o riconoscere la minima offensività del reato, anziché ratificare il patteggiamento.
I Motivi del Ricorso Patteggiamento e il Filtro della Legge
La Corte di Cassazione ha immediatamente dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su una norma specifica che agisce come un vero e proprio filtro per le impugnazioni in questa materia: l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
La Tassatività dei Motivi di Ricorso
Questa norma, introdotta con la legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”), elenca in modo tassativo i soli motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento in Cassazione. Essi sono:
1. Difetti nell’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, un consenso viziato).
2. Mancata correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Qualsiasi motivo che non rientri in questo elenco chiuso è, per definizione, inammissibile.
Valutazioni di Merito Escluse
I motivi sollevati dalla difesa – relativi alla valutazione del fatto per un’eventuale assoluzione ex art. 129 c.p.p. o per il riconoscimento della particolare tenuità ex art. 131 bis c.p. – sono questioni di merito. Richiedono, infatti, una valutazione delle prove e delle circostanze del caso concreto, un’attività che è preclusa non solo in sede di legittimità ma, soprattutto, dopo che l’imputato ha volontariamente scelto di definire il processo con un accordo sulla pena.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha spiegato in modo lapidario che i due motivi di ricorso esulano completamente dall’ambito di impugnazione consentito. Attengono a profili di valutazione del fatto che non rientrano in nessuna delle quattro categorie previste dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. L’impugnazione, pertanto, è stata ritenuta inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale. La conseguenza di tale declaratoria, come previsto dall’art. 616 c.p.p., è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in 3.000,00 euro.
Le Conclusioni: Cosa Impariamo da Questa Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: la scelta del patteggiamento comporta una rinuncia a far valere determinate contestazioni nel merito. L’imputato che accetta di patteggiare non può, in un secondo momento, chiedere alla Cassazione di rivalutare i fatti per ottenere un’assoluzione che non ha cercato nel giudizio di merito. Il ricorso patteggiamento è uno strumento eccezionale, limitato a correggere errori procedurali gravi o palesi illegalità, e non una via per rimettere in discussione l’opportunità dell’accordo raggiunto.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è ammesso solo per i motivi tassativamente elencati nell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, quali vizi della volontà, erronea qualificazione giuridica del fatto, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, o illegalità della pena.
La mancata valutazione della particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) è un motivo valido per impugnare un patteggiamento?
No, secondo questa ordinanza, tale motivo attiene a una valutazione del fatto e non rientra tra le ragioni consentite dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento, rendendo il ricorso inammissibile.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
La conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 915 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 915 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AOSTA il 18/07/1991 avverso la sentenza del 23/03/2023 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di AOSTA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME Ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Aosta, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. applicava la pena d legge a NOME COGNOME in ordine al reato previsto dall’articolo 493 c. p..
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato con ricorso del proprio difensore lamentando carenze motivazionali e violazione di legge in relazion all’articolo 129 c.p.p. e 131 bis c.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti.
Ed invero ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza d patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuri fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
I due motivi esulano dall’ambito dell’impugnabile poiché attengono a profili (valutazi del fatto ai fini della pronuncia dei provvedimenti ex art.129 c.p.p. e 131 bis c.p.) c rientrano tra quelli consentiti.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 60 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 3 novembre 2023