Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? La Cassazione Fa Chiarezza
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle scelte procedurali più significative nel processo penale, ma quali sono i confini per contestare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illumina i rigidi paletti normativi che regolano il ricorso patteggiamento, confermando che le possibilità di impugnazione sono limitate a un elenco tassativo di motivi. Nell’analizzare il caso, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l’appello di un imputato, fornendo un’importante lezione sulla stabilità delle sentenze emesse con questo rito speciale.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il c.d. “patteggiamento”) emessa dal Tribunale. L’imputato lamentava, in sostanza, una violazione di legge da parte del giudice di merito. Secondo la tesi difensiva, il giudice avrebbe omesso di verificare la sussistenza di eventuali cause di proscioglimento immediato previste dall’articolo 129 del codice di procedura penale prima di ratificare l’accordo tra accusa e difesa. Si trattava, quindi, di un tentativo di rimettere in discussione la decisione, basandosi su una presunta mancanza di controllo preliminare da parte del tribunale.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento nella Visione della Corte
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso senza nemmeno entrare nel merito della questione, dichiarandolo inammissibile con una procedura semplificata, cosiddetta de plano. La ragione di tale drastica decisione risiede in una norma specifica del codice di procedura penale: l’articolo 448, comma 2-bis.
L’Articolo 448, Comma 2-bis, c.p.p.
Questa disposizione limita espressamente i motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento in Cassazione. La norma stabilisce un elenco chiuso e non ampliabile di vizi che possono essere fatti valere, escludendo di fatto un controllo generalizzato sulla sentenza. Il motivo addotto dal ricorrente, ovvero la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non è compreso in tale elenco.
La Decisione della Corte
La Suprema Corte ha affermato che i motivi proposti non erano consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Citando un proprio precedente consolidato (Sentenza n. 1032 del 2019), i giudici hanno ribadito che l’impugnabilità della pronuncia di patteggiamento è circoscritta alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate dalla norma. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un’interpretazione rigorosa e letterale della legge. Il legislatore ha scelto di limitare fortemente l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento per garantire la stabilità e l’efficienza di questo rito alternativo. Ammettere un ricorso patteggiamento per motivi non espressamente previsti significherebbe tradire la ratio della norma, trasformando un’impugnazione a critica vincolata in un riesame generalizzato che la legge non consente. La decisione di procedere de plano è una diretta conseguenza della manifesta infondatezza del ricorso, che non necessitava di un’udienza per essere risolto.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito chiaro: la scelta del patteggiamento è una decisione processuale dalle conseguenze quasi definitive. Chi opta per questo rito deve essere consapevole che le possibilità di contestare la sentenza in un secondo momento sono estremamente ridotte. Il ricorso patteggiamento non può essere utilizzato per riaprire una discussione sul merito o per sollevare questioni che esulano dal perimetro tracciato dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come in questo caso, non è solo la conferma della sentenza, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, un costo non trascurabile che dovrebbe indurre a una ponderata valutazione prima di intraprendere la via dell’impugnazione.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è possibile solo per i motivi specifici e tassativamente elencati nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
La mancata verifica delle cause di proscioglimento da parte del giudice è un motivo valido per ricorrere in Cassazione contro un patteggiamento?
No, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione in questa ordinanza, tale motivo non rientra nell’elenco di quelli consentiti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non consentita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 844 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 844 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Scorrano il 19/09/1970 avverso la sentenza del 01/06/2023 emessa dal Tribunale di Lecce;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
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OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancat verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazi di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, COGNOME, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna il ricor pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cass ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presid