Ricorso Patteggiamento: la Cassazione ne definisce i rigidi confini
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale. Tuttavia, la possibilità di contestare la sentenza che ne deriva è soggetta a limiti molto severi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta i motivi per cui un ricorso patteggiamento può essere dichiarato inammissibile, ribadendo la natura eccezionale di questa forma di impugnazione.
I Fatti del Caso: dalla Richiesta di Patteggiamento al Ricorso
Il caso trae origine da una sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) emessa dal Tribunale di Roma. L’imputato, dopo aver concordato la pena, ha deciso di presentare ricorso presso la Corte di Cassazione. La sua tesi difensiva si fondava su un’unica argomentazione: il giudice di merito avrebbe commesso un errore non rilevando la presenza di cause di proscioglimento, ovvero di quelle condizioni che avrebbero dovuto portare a una sua completa assoluzione ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento
La Suprema Corte ha respinto la tesi dell’imputato, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che le ragioni addotte dal ricorrente non rientravano nel novero dei motivi per i quali la legge consente di impugnare una sentenza di patteggiamento. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato senza un esame nel merito, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Questa norma ha circoscritto in modo tassativo le ipotesi in cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento in Cassazione. La Corte ha spiegato che l’impugnazione è consentita esclusivamente per contestare:
1. L’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato espresso liberamente o consapevolmente.
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: qualora il giudice abbia applicato una pena diversa da quella concordata tra le parti.
3. L’illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta: se la sanzione è illegale, ad esempio perché superiore ai limiti di legge o di specie diversa da quella prevista.
La Corte ha sottolineato che la doglianza del ricorrente, relativa alla presunta mancata valutazione di cause di assoluzione, non rientra in nessuna di queste tre categorie. Pertanto, sollevare tale questione in sede di legittimità costituisce un motivo non consentito dalla legge, che conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. La ratio della norma è quella di conferire stabilità alle sentenze di patteggiamento, evitando che l’accordo tra accusa e difesa possa essere rimesso in discussione per motivi che attengono al merito della vicenda processuale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Chi accede al rito del patteggiamento compie una scelta processuale che comporta una rinuncia a far valere determinate difese nel merito. Il ricorso patteggiamento non può essere utilizzato come un’ulteriore istanza per riesaminare i fatti o per lamentare la mancata assoluzione. Le vie dell’impugnazione sono strettamente delimitate e mirano a tutelare la correttezza formale dell’accordo e la legalità della pena, non a riaprire la valutazione sulla colpevolezza. La decisione serve da monito: la scelta del patteggiamento deve essere ponderata, poiché le possibilità di rimetterla in discussione sono estremamente ridotte.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No. Il ricorso è ammesso solo per un numero limitato e specifico di motivi previsti dalla legge, come chiarito dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per un ricorso patteggiamento in Cassazione?
I motivi consentiti sono esclusivamente quelli relativi a un vizio nella formazione della volontà dell’imputato, alla mancanza di corrispondenza tra quanto richiesto dalle parti e quanto deciso dal giudice, oppure all’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Si può contestare in Cassazione la mancata assoluzione in un patteggiamento?
No. Secondo la decisione analizzata, la mancata verifica da parte del giudice di cause di proscioglimento (assoluzione) non rientra tra i motivi consentiti per impugnare una sentenza di patteggiamento, rendendo il relativo ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 827 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 827 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME nato in Albania il 17/08/1980
avverso la sentenza del 23/06/2023 emessa dal Tribunale di Roma;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso – relativo a sentenza di applicazione della pena su richies ex art. 444 cod. proc. pen. – deve essere dichiarato inammissibile perché proposto p non consentiti. Nel caso in esame, infatti, l’imputato non ha posto a sostegno del alcuna della ipotesi per le quali ai sensi dell’art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso tale topologia di sentenze, non avendo questioni attinenti all’espressione della propria volontà, al difetto di correlazione sentenza, e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il ricorrente eccepisce, peraltro in modo assertivo, la mancata rilevazione da Giudice di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. Sul punto è st che «In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la manc dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 4
i
bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugna pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (ex multis, Sez. F., ord. n. 28742 del 25/08/2020, COGNOME, Rv. 279761 – 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con proced de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della giudica congrua in relazione alla causa di inammissibilità, di euro tremila in favore delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 novembre 2023
Il Consigliere este,iisore