Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 965 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 965 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Composta da
Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRICASE il 12/10/1980
avverso la sentenza del 20/06/2024 del GIP TRIBUNALE di Lecce
RITENUTO IN FATTO
Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lecce con la sentenza del 20 giugno 2024 applicava a COGNOME Michele la pena concordata fra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen., di mesi otto di reclusione per il delitto di cui all’art. 75 co. 2 D.Lgs. 159/2011.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso l’imputato tramite il difensore, lamentando la violazione di legge in relazione agli artt. 53, 58 e 59 L. 689/81.
Lamentava come il giudice non avesse pienamente valutato tutti gli elementi a sua disposizione per accertare la sostituibilità della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
1.1 La sentenza pronunciata sull’accordo delle parti può essere fatta oggetto di ricorso solo per motivi attinenti l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ovvero illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il ricorrente non denuncia alcuno di tali motivi, poichØ la sostituzione della pena concordata fra le parti con una sanzione sostitutiva non costituiva oggetto dell’accordo, pertanto il ricorso Ł inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME