Ricorso Patteggiamento: i Limiti Tassativi Stabiliti dalla Cassazione
L’istituto del patteggiamento, disciplinato dall’art. 444 del codice di procedura penale, rappresenta una delle principali forme di definizione alternativa del processo. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono molto circoscritte. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui motivi che rendono un ricorso patteggiamento inammissibile, offrendo un’importante lezione sulla stabilità di tali accordi. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto affermati.
Il caso: un’impugnazione basata sulla motivazione della pena
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale. Il ricorrente lamentava un vizio specifico: la mancanza di motivazione da parte del giudice di merito in relazione al trattamento sanzionatorio applicato. In sostanza, si contestava il fatto che la sentenza non spiegasse adeguatamente le ragioni alla base della quantificazione della pena, seppur concordata tra le parti.
Questo tipo di doglianza, pur comune nei giudizi ordinari, si scontra con la natura stessa del patteggiamento, che è un accordo tra accusa e difesa ratificato dal giudice.
La decisione della Corte sul ricorso patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca in modo tassativo i soli motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Essi sono:
1. Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, un consenso estorto o viziato).
2. Difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza emessa dal giudice.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
La Corte ha evidenziato come la lamentela del ricorrente, focalizzata sulla carenza di motivazione, non rientri in nessuna di queste categorie. Di conseguenza, il ricorso è stato considerato proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si basa sulla volontà del legislatore di conferire stabilità e definitività alle sentenze di patteggiamento. Limitare le possibilità di impugnazione serve a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che un accordo liberamente raggiunto dalle parti possa essere rimesso in discussione per motivi non essenziali.
La Corte ha richiamato una consolidata giurisprudenza (tra cui le sentenze n. 28604/2018, n. 8912/2018 e n. 4727/2018) che conferma come le disposizioni dell’art. 448, comma 2-bis, deroghino alla disciplina generale delle impugnazioni prevista dall’art. 606 c.p.p. La critica sulla congruità della pena o sulla motivazione del giudice non è un vizio che inficia la legalità dell’accordo, ma attiene al merito della valutazione, che con il patteggiamento si intende proprio superare.
Poiché i motivi del ricorso non rientravano tra quelli previsti, la Corte ha applicato l’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., che impone la dichiarazione di inammissibilità con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale per chi si avvale del rito del patteggiamento: la scelta di questo percorso processuale comporta una rinuncia a far valere determinate doglianze in sede di impugnazione. L’accordo sulla pena cristallizza la sanzione, e la sua validità può essere messa in discussione solo per vizi strutturali e di legalità, non per questioni di merito come la sufficienza della motivazione. Questa pronuncia serve da monito: prima di accedere al patteggiamento, è cruciale che l’imputato e il suo difensore valutino attentamente tutti gli aspetti dell’accordo, poiché le possibilità di rimetterlo in discussione in Cassazione sono estremamente limitate.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per mancanza di motivazione sulla pena?
No, l’ordinanza chiarisce che questo motivo non rientra tra quelli tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che limitano le possibilità di ricorso.
Quali sono i motivi validi per presentare un ricorso patteggiamento in Cassazione?
I motivi consentiti sono esclusivamente quelli relativi all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si propone un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma determinata dal giudice in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 771 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 771 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOMENOME nato a CATANIA il 14/10/1970
avverso la sentenza del 26/06/2023 del TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio in sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. p pen.;
Ritenuto che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018 S., Rv. 272389; Sez. 2 n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014), che, in deroga a quanto in via generale stabilito dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., dispone che contr sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo pe motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correl tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Rilevato che i motivi proposti dal ricorrente non rientrano tra quelli previst che, pertanto, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il r dev’essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell tassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della essa de ammende.
Così deciso il 1° dicembre 2023.