Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33482 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33482 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME (CUI0708UOL) nato il 08/07/1997 COGNOME (CUI 05HI13P) nato il 26/12/1998
avverso la sentenza del 07/03/2025 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi presentati dai difensori di COGNOME e NOME COGNOME sono inammissibili.
Con i ricorsi si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Milano del 7 marzo 2025 deducendo il vizio di motivazione per l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con censure per tutti i ricorrenti che non rientrano fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina genera di cui all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai soli tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguar l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sent l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurezza
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione.
L’inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camera non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che i ricorsi sono stati esperiti per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2025
Il Con GLYPH e estensore GLYPH
Il Presidente