Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? L’Analisi della Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta uno strumento di impugnazione con confini ben definiti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 33481/2025) ha ribadito con fermezza i limiti imposti dalla legge, dichiarando inammissibile un’impugnazione basata su motivi non più consentiti. Questa decisione offre un’importante lezione sulla necessità di formulare ricorsi che rispettino i paletti normativi, in particolare quelli introdotti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Il Caso: Impugnazione di una Sentenza di Patteggiamento
Un imputato, condannato con sentenza di patteggiamento dal GIP del Tribunale di Alessandria per reati legati agli stupefacenti (art. 73, commi 4 e 5, D.P.R. 309/1990), decideva di presentare ricorso per Cassazione. La sua difesa contestava la sentenza deducendo un vizio di motivazione relativo alla congruità della pena concordata tra le parti e ratificata dal giudice. In sostanza, si lamentava che la pena applicata fosse eccessiva, chiedendone una rivalutazione.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile senza neppure la necessità di una discussione formale. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa della normativa vigente, che ha significativamente ristretto le possibilità di impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
L’Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Un Elenco Tassativo
Il punto centrale della decisione è l’applicazione dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, in deroga alla disciplina generale delle impugnazioni, elenca in modo tassativo i soli motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento. Essi includono:
* Problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato.
* Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto.
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
La Genericità delle Censure sulla “Congruità” della Pena
La Corte ha sottolineato come le censure proposte dal ricorrente fossero generiche e, soprattutto, vertessero sulla congruità della pena. Questo tipo di critica, che attiene a una valutazione di merito sull’adeguatezza della sanzione, non rientra in nessuno dei casi specifici previsti dalla legge. L’accordo raggiunto nel patteggiamento implica una rinuncia a contestare la misura della pena, salvo che questa non sia illegale (ad esempio, perché supera i limiti massimi previsti dalla legge o è di una specie non consentita).
Le Motivazioni della Decisione
I giudici di legittimità hanno motivato l’inammissibilità del ricorso evidenziando che la nuova previsione di legge delimita l’impugnazione, ammettendo un controllo di legalità solo in presenza di specifiche violazioni normative. Criticare la valutazione del giudice sulla congruità della pena concordata esula da tale perimetro. Di conseguenza, il ricorso è stato ritenuto privo dei requisiti di legge e dichiarato inammissibile con una procedura semplificata, senza udienza partecipata, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Sentenza
La decisione ha avuto conseguenze dirette per il ricorrente. L’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha imposto il versamento di una somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende, ravvisando una colpa nel proporre un’impugnazione per motivi chiaramente non più consentiti dalla legge. Questa ordinanza serve da monito: il ricorso patteggiamento non è uno strumento per rinegoziare l’accordo, ma un rimedio eccezionale per correggere specifici errori di diritto.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento lamentando che la pena concordata è troppo alta?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso contro una sentenza di patteggiamento non può basarsi su censure generiche relative alla congruità (cioè l’adeguatezza) della pena, poiché questo motivo non rientra nei casi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Quali sono i motivi validi per presentare un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi validi sono limitati a specifiche violazioni di legge, quali quelle che riguardano l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza del giudice, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende. Questo avviene perché si ritiene che l’impugnazione sia stata presentata con colpa, per motivi non consentiti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33481 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33481 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NIZZA MONFERRATO il 21/04/1994
avverso la sentenza del 03/03/2025 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG. 15629/25
MOTIVI DELLA. DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di .NOME COGNOME contro la sentenza n. 142/2025, con cui il Gip presso il Tribunale di Alessandria ha applicato in data 3 marzo 2025 la pena e art. 444 cod. proc. pen. per reato di cui agli artt. di cui all’art. 73, commi 4 e 5, d ottobre 1990 n. 309, è inammissibile.
Con il ricorso si impugna l’anzidetta sentenza di patteggiannento, deducendo il vizio d motivazione sulla congruità della pena con censure, peraltro generiche, che non rientrano fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai soli casi tassativame indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l’espressione del volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualific giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale n partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nel determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
Così deciso il 26 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente