Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? L’Analisi della Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili dell’impugnazione di una sentenza di patteggiamento. Comprendere questi limiti è fondamentale, poiché un ricorso patteggiamento proposto per motivi non consentiti dalla legge è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo questa decisione per fare chiarezza.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto
Due soggetti, dopo aver concordato una pena tramite il rito del patteggiamento per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/90), decidevano di impugnare la sentenza del GIP del Tribunale di Como. Il motivo del loro ricorso era incentrato sulla presunta “violazione di legge per omessa motivazione in punto di determinazione della pena”. In sostanza, lamentavano che il giudice non avesse spiegato adeguatamente come fosse arrivato a quantificare la sanzione finale.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento secondo la Legge
La Corte di Cassazione ha immediatamente qualificato il ricorso come inammissibile, basando la propria decisione sul dettato normativo dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta per deflazionare il carico della Suprema Corte, delimita in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Essi sono esclusivamente:
1. Errata espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento è viziato.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice emette una decisione che non corrisponde all’accordo tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato contestato è stato inquadrato in una fattispecie legale sbagliata.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione è contraria alla legge (es. superiore al massimo edittale).
Qualsiasi altro motivo, inclusa la critica sulla congruità della pena o sulla sufficienza della motivazione che la sostiene, esula da questo perimetro.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha evidenziato come le censure mosse dai ricorrenti fossero generiche e, soprattutto, non rientrassero in nessuna delle ipotesi previste dal citato art. 448, comma 2-bis. La norma deroga alla disciplina generale delle impugnazioni (art. 606 c.p.p.), limitando il controllo di legalità a violazioni specifiche e circoscritte.
La scelta di accedere al patteggiamento comporta, infatti, una rinuncia a contestare l’accertamento del fatto e la congruità della pena, in cambio di uno sconto sanzionatorio. Consentire un’impugnazione per motivi generici sulla motivazione della pena svuoterebbe di significato l’istituto stesso. Pertanto, il controllo della Cassazione in questi casi è unicamente volto a verificare il rispetto delle garanzie fondamentali e la legalità della pena, non a riesaminare la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla quantificazione.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
L’ordinanza ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi senza necessità di formalità di rito o di un’udienza partecipata. Questa decisione comporta due conseguenze dirette per i ricorrenti:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende, ritenuta equa dalla Corte in considerazione del fatto che il ricorso era stato presentato per ragioni non più consentite dalla legge.
In conclusione, questa pronuncia funge da monito: prima di impugnare una sentenza di patteggiamento, è indispensabile verificare scrupolosamente che i motivi del ricorso rientrino nel novero tassativo indicato dalla legge, per non incorrere in una declaratoria di inammissibilità e nelle relative sanzioni economiche.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per una motivazione generica sulla determinazione della pena?
No. L’ordinanza chiarisce che il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., tra i quali non rientra la generica doglianza sull’omessa motivazione della pena.
Quali sono i motivi per cui si può ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi sono specifici e riguardano l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33459 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33459 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME CODICE_FISCALE nato il 14/03/1997
NOME CODICE_FISCALE nato il 06/04/1991
avverso la sentenza del 15/04/2025 del GIP TRIBUNALE di COMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME e COGNOME contro sentenza n. 258/2025, con cui il Tribunale di Como ha applicato in data 15/04/2025 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all’art.73 d. P.R. 309/90, è inammissibile.
Con i ricorsi si impugna l’anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo violazione di legg per omessa motivazione in punto di determinazione della pena.
Le censure articolate, in modo peraltro generico, nel ricorso sono inammissibili perché n rientrano all’evidenza fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai soli casi tassativam indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controll legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l’espressione d volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualif giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
L’inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione cameral partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spes processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stat esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
Così deciso il 26 settembre 2025 Il Consigl e estensore GLYPH
Il Presidente