Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1053 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 1053 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il 22/07/1972 COGNOME NOME nato a PORTICI il 15/04/1971
avverso la sentenza del 11/09/2024 del GIP TRIBUNALE di Salerno Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza di patteggiamento impugnata è stata emessa 1’11 settE mbre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, che ha applicato a NOME COGNOME e NOME COGNOME destinatari di decrE to di giudizio immediato per due fatti di furto in abitazione, la pena concordata con il pubblico ministero.
Gli imputati hanno presentato due distinti ricorsi avverso la sen:enza predetta, a firma dei rispettivi difensori di fiducia.
2.1. Il ricorso di NOME COGNOME si compone di tre motivi, che lamertano, rispettivamente:
violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica del fattc, con particolare riferimento al riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose;
violazione dell’art. 127 cod. proc. pen. in quanto il Giudice per le in iagini preliminari non avrebbe consentito alla difesa di argomentare le proprie tes ;
violazione di legge per mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen.
2.2. Il ricorso di NOME COGNOME consta, invece, di un unico motivo, che lamenta vizio di motivazione quanto al vaglio di congruità della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1. La ragione di inammissibilità del ricorso di COGNOME risiede nel fatto che, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiariento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Tale norma, introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103, a mente dell’irt 1, comma 51, si applica ai procedimenti – come il presente – per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.
2. Quanto alla doglianza di COGNOME che concerne la qualificazione giuridica del fatto, il Collegio ricorda i condivisibili insegnamenti di questa Corte, secondo la quale la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sen:enza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testp del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, NOME COGNOME Rv. 279573; Sez. 3, n. ;3150 del 17/04/2019, El COGNOME , Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272619). In particolare, la sentenza Cari ha precisato che la verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputai ione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso. Tale esegesi è in linea con quella prevalente anche prima della riforma Orl Indo,
laddove si era sancito che la qualificazione giuridica, per essere ritenuta en onea, dovesse essere palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità di doglianze che presuppone3sero, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fz tto e probatori che non risultassero con immediatezza dalla contestazione (Sz. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015, COGNOME, Rv. 264766).
In ordine alla presunta mortificazione delle prerogative difensive di cui al secondo motivo del ricorso di Sannino, si tratta di doglianza del tutto generica peraltro, smentita dagli atti di causa, da cui risulta che il difensore del ricorrente era presente e che ha concordato la pena con il pubblico ministero.
Quanto, infine, al terzo motivo di ricorso di COGNOME circa il mancatc proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., il Collegio richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento sul motivo del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in quanto siffatta causa di non punibilità non r entra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall’art. 125 cod. proc. pen., alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata (Sez. 4, n. 9204 del 01/02/20: 8, COGNOME, Rv. 272265 – 01; Sez. 4, n. 43874 del 06/10/2016, COGNOME, Rv. 267926 – 01). Di contro la sentenza richiamata nel ricorso, la n. 23456 del 2018, oltre a non essere stata pronunziata dalla quinta sezione (come indicatp nel ricorso), non attiene al tema in discussione.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 g ugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducc no a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammiss bilità (Corte cost. 13/6/2000 n,186).
P.Q.M.
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NOME COGNOME
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle u j -M(.1) –spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle c1 W O ammende. GLYPH Z t..0
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