Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso e Perché Molti Vengono Respinti
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più tecniche e delicate della procedura penale. Sebbene il patteggiamento sia una scelta processuale che mira a definire rapidamente il procedimento, la sua sentenza non è del tutto inattaccabile. Tuttavia, i margini per impugnarla sono estremamente ristretti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per chiarire quali sono i limiti imposti dalla legge e perché censure generiche sulla motivazione del giudice non trovano accoglimento.
I Fatti del Caso: L’Impugnazione della Sentenza di Patteggiamento
Il caso in esame nasce dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Milano. La ricorrente sosteneva che la sentenza fosse viziata per un difetto di motivazione, in particolare per una presunta omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni necessarie per un proscioglimento. Si trattava, in sostanza, di una critica generica all’operato del giudice di primo grado, basata sull’idea che non avesse ponderato adeguatamente tutti gli elementi a disposizione.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento Secondo la Legge
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha immediatamente dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando la disciplina specifica contenuta nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta per limitare le impugnazioni meramente dilatorie, delinea un perimetro molto preciso per il ricorso patteggiamento.
Il controllo di legalità della Cassazione su una sentenza di patteggiamento è ammesso esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Espressione della volontà dell’imputato: Se ci sono stati vizi nel consenso prestato dall’imputato all’accordo.
2. Difetto di correlazione tra richiesta e sentenza: Se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde a quanto concordato tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: Se il reato è stato classificato in modo giuridicamente sbagliato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: Se la sanzione applicata è contraria alla legge.
La Corte sottolinea come questi motivi attengano a specifiche violazioni di legge e non lascino spazio a critiche sulla completezza o sufficienza della motivazione del giudice. Il legislatore ha volutamente escluso la possibilità di contestare la sentenza di patteggiamento per un presunto ‘vizio di motivazione’ generico, come quello sollevato dalla ricorrente.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono nette e perentorie. I giudici hanno qualificato le censure della ricorrente come ‘del tutto generiche’ e non rientranti in alcuno dei casi tassativamente previsti dalla legge. L’impugnazione, in deroga alla disciplina generale dell’articolo 606 del codice di procedura penale, è circoscritta a specifici errori di diritto.
Il riferimento della ricorrente alla ‘carente motivazione’ è stato considerato irrilevante, poiché la legge non consente un controllo di questo tipo sulle sentenze di patteggiamento. La scelta di patteggiare implica una rinuncia a contestare nel merito l’accusa, in cambio di uno sconto di pena. Pertanto, non è possibile, in un secondo momento, tentare di riaprire una discussione sul merito attraverso la via del ricorso per Cassazione, se non per i motivi eccezionali e specifici già menzionati. La decisione è stata quindi presa con un’ordinanza di inammissibilità, emessa senza udienza pubblica, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale per i ricorsi palesemente infondati.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Inammissibilità
La conclusione del procedimento è stata duplice. In primo luogo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, rendendo definitiva la sentenza di patteggiamento. In secondo luogo, conformemente a quanto previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a disincentivare i ricorsi infondati o presentati per ragioni non più consentite dalla legge. La decisione ribadisce un principio fondamentale: chi sceglie la via del patteggiamento deve essere consapevole dei limitatissimi spazi di impugnazione e che un ripensamento basato su una generica insoddisfazione per la valutazione del giudice non ha alcuna possibilità di successo.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, l’ordinanza chiarisce che il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è possibile solo per i motivi tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come problemi legati alla volontà dell’imputato, all’erronea qualificazione del fatto o all’illegalità della pena.
Un vizio di motivazione generico è un motivo valido per ricorrere contro un patteggiamento?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che censure generiche sulla motivazione del giudice, come l’omessa valutazione di alcune condizioni, non rientrano nei casi previsti dalla legge per l’impugnazione del patteggiamento.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 619 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 619 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Calabrese NOMECOGNOME nata a Popoli il 3/05/1996
avverso la sentenza del 23 giugno 2023 del Tribunale di Milano;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME
OSSERVA
Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Milano, deducendo il vizio di motivazione per omessa valutazione da parte
del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento con censure del tutto generiche che non rientrano fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023
La Consigliera estensora