Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile?
La procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti, nota come patteggiamento, è uno strumento deflattivo del processo penale, ma le vie per impugnare la sentenza che ne deriva sono molto strette. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, confermando che non ogni doglianza può essere portata all’attenzione della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un imputato che, dopo aver definito la sua posizione con una sentenza di patteggiamento, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. L’oggetto della contestazione non era la legalità della pena finale concordata, bensì un presunto vizio di motivazione del giudice di merito. In particolare, il ricorrente lamentava il modo in cui era stato giustificato l’aumento di pena applicato a titolo di continuazione interna tra i reati contestati.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Patteggiamento
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso immediatamente inammissibile. La decisione si fonda su una rigorosa interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca tassativamente i motivi per i quali è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Il motivo sollevato dal ricorrente, ovvero il vizio di motivazione su un aspetto del calcolo della pena, non rientra in tale elenco.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ribadito che il legislatore ha volutamente limitato la possibilità di impugnare le sentenze di patteggiamento per garantire la stabilità e l’efficienza di questo rito speciale. I motivi ammessi per un ricorso patteggiamento sono esclusivamente:
1. Vizi nella formazione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso non è stato libero e consapevole).
2. Difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Il ricorso in esame denunciava un vizio di motivazione, un motivo che esula completamente da questo elenco. La Corte ha inoltre precisato il concetto di “illegalità della pena”. Tale illegalità si configura solo quando la sanzione inflitta è di un tipo diverso da quello previsto dalla legge o supera i limiti edittali massimi. Nel caso di specie, il giudice aveva applicato esattamente la pena concordata tra le parti, la cui legalità non era stata messa in discussione. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale: l’accordo raggiunto con il patteggiamento ha una natura quasi contrattuale e una stabilità rafforzata. Le parti che scelgono questo rito accettano di rinunciare a contestare nel merito la decisione, salvo i rari e specifici casi previsti dalla legge. Non è possibile utilizzare il ricorso per Cassazione come un terzo grado di giudizio per rimettere in discussione aspetti interni al calcolo della pena già concordata. La decisione serve da monito, sottolineando che il ricorso patteggiamento è un rimedio eccezionale e non uno strumento per riesaminare la congruità della pena liberamente pattuita.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un errore nella motivazione del giudice?
No, secondo l’ordinanza, un vizio di motivazione, come un’errata giustificazione sull’aumento di pena per la continuazione, non rientra tra i motivi tassativamente previsti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento, soprattutto se la pena finale applicata è quella concordata e non è illegale.
Quali sono gli unici motivi per cui si può fare ricorso in Cassazione contro un patteggiamento?
Il ricorso è consentito solo per motivi specifici: problemi legati all’espressione della volontà dell’imputato, mancanza di corrispondenza tra la richiesta e la sentenza, errata qualificazione giuridica del reato, e illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa si intende per ‘illegalità della pena’ nel contesto del ricorso patteggiamento?
Per ‘illegalità della pena’ si intende una sanzione che non rientra nei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per quel reato, oppure una pena di tipo diverso da quella prevista (es. reclusione al posto di una multa). Non riguarda le modalità interne di calcolo se la pena finale è legale e conforme all’accordo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44394 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44394 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA 03/07/1985
avverso la sentenza del 13/03/2024 del TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissib perché proposto per un motivo non consentito nonché manifestamente infondato;
considerato infatti, che ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’imputa può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richies sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della mis sicurezza, all’evidenza il motivo di ricorso esula dall’ambito di quelli consentiti, in qu denuncia il vizio di motivazione in ordine all’aumento di pena applicato a titolo di continuazio interna, pur avendo il giudice applicato esattamente la pena concordata, della quale, comunque, non si denuncia l’illegalità;
considerato che l’illegalità della pena è ravvisabile solo quando sia stata inflitta pena non rientrante nel limite edittale ovvero diversa dalla sanzione prevista (Sez.1, n. 944 de 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170- 01; Sez.2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME Rv. 276102-01), ipotesi che qui non ricorre, va dichiarata l’immediata inammissibilit dell’impugnazione ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20 settembre 2024
Il Pr side te