Ricorso Patteggiamento: Quando la Cassazione dice “NO”
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento processuale che permette di definire il giudizio in modo più rapido. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta delle limitazioni significative, specialmente per quanto riguarda le possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, confermando che non tutte le doglianze sono ammesse.
Il Caso in Analisi: un Ricorso contro la Pena Concordata
Il caso esaminato ha origine da una sentenza del Tribunale di Milano, che aveva applicato a un imputato la pena concordata tra le parti per il reato di tentata rapina. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per cassazione.
La sua lamentela principale riguardava la presunta mancata valutazione, da parte del giudice di merito, di elementi che avrebbero potuto portare a un proscioglimento immediato (ai sensi dell’art. 129 c.p.p.) o che comunque avrebbero dovuto essere considerati nella commisurazione della pena (ex art. 133 c.p.). In sostanza, l’imputato contestava il merito della valutazione del giudice che ha ratificato l’accordo.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento nella Legge
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha richiamato il principio fondamentale sancito dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento.
Il legislatore ha previsto che la sentenza di patteggiamento possa essere impugnata esclusivamente per motivi attinenti a:
1. L’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato espresso liberamente e consapevolmente.
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde all’accordo raggiunto tra le parti.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato inquadrato in una fattispecie errata.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge (es. superiore al massimo edittale).
Qualsiasi altro motivo, specialmente quelli che attengono a una rivalutazione del merito dei fatti, è escluso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ritenuto il ricorso dell’imputato palesemente inammissibile proprio perché basato su ‘motivi non consentiti’. Le critiche relative alla mancata applicazione degli articoli 129 e 133 del codice di procedura penale non rientrano in nessuna delle quattro categorie ammesse dall’art. 448, comma 2-bis. Accettando il patteggiamento, l’imputato rinuncia a contestare l’accertamento del fatto e la congruità della pena, salvo i casi eccezionali e specifici previsti dalla norma. La Cassazione ha quindi applicato la legge alla lettera, senza entrare nel merito delle doglianze, poiché queste erano, in radice, improponibili.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La decisione della Suprema Corte comporta due conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, il procedimento è stato definito con una procedura ‘de plano’, ovvero senza le formalità di un’udienza pubblica, una modalità accelerata riservata ai ricorsi manifestamente inammissibili. In secondo luogo, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La pronuncia ribadisce quindi un principio chiave: la scelta del patteggiamento è una decisione strategica che implica una sostanziale rinuncia a future contestazioni nel merito, a fronte di un beneficio sanzionatorio.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca in modo tassativo i soli motivi ammessi. Tra questi figurano vizi nella formazione della volontà dell’imputato, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena applicata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata liquidata in tremila euro.
Perché il ricorso in questione è stato ritenuto inammissibile?
Perché è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge. Le lamentele riguardavano la presunta mancata valutazione di elementi di merito (ex artt. 129 e 133 c.p.p.), che non rientrano tra le specifiche eccezioni previste per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45636 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 45636 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di NOME nato il 25/10/1993 in TUNISIA (CUI 05C86YF) avverso la sentenza del 26/06/2024 del TRIBUNALE di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Milano, con la decisione impugnata, ha applicato a NOME COGNOME la pena richiesta concordemente dalle parti, in relazione al reato di cui agli artt. 56-628 cod. pen.
Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione, con cui lamenta la mancata valutazione degli elementi rilevanti ex artt. 129 cod. proc. pen. e 133 cod. pen. da parte del giudicante.
Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza,
all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
La Presidente