Ricorso Patteggiamento: I Limiti Imposti dalla Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale, che permette di definire il procedimento in modo più rapido a fronte di uno sconto di pena. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta delle conseguenze significative, soprattutto per quanto riguarda le possibilità di impugnazione. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 45612/2024) ha ribadito i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi possono essere sollevati e quali, invece, conducono a una declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna economica.
I Fatti di Causa
Nel caso di specie, un imputato, dopo aver concordato una pena per il reato di rapina con il Pubblico Ministero, vedeva la sua richiesta accolta dal Giudice per le Indagini Preliminari. Successivamente, il suo difensore proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza, lamentando due aspetti principali. In primo luogo, sosteneva una violazione di legge, poiché a suo dire non vi erano elementi sufficienti per una condanna e gli indizi erano contraddittori e basati su fatti per cui l’imputato era già stato condannato. In secondo luogo, contestava un presunto errore nel calcolo della riduzione della pena, ritenendola inferiore al terzo previsto dalla legge per la scelta del rito.
L’Analisi della Corte: I Limiti al Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile, richiamando il chiaro dettato normativo dell’art. 448 bis, comma 2 bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta nel 2017, stabilisce un elenco tassativo e invalicabile dei motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento. Essi sono:
1. Difetti nell’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
2. Mancata correlazione tra la richiesta di pena e la sentenza emessa.
3. Errata qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
I motivi sollevati dalla difesa non rientravano in nessuna di queste categorie. La contestazione sulla valutazione delle prove e sulla presunta innocenza dell’imputato attiene al merito del processo, un ambito precluso alla valutazione in sede di legittimità dopo un patteggiamento. La scelta di questo rito, infatti, implica una rinuncia a contestare l’accusa nel merito.
La Questione sulla Riduzione della Pena nel Patteggiamento
Anche il secondo motivo di ricorso è stato ritenuto infondato. Il difensore lamentava una riduzione inferiore a un terzo della pena. La Corte ha però precisato che l’art. 444 c.p.p. stabilisce che la pena può essere ridotta “fino a un terzo”. L’uso di questa espressione conferisce al giudice una discrezionalità nel quantificare la riduzione, che può quindi essere anche inferiore al limite massimo senza che ciò costituisca un’illegalità. Una riduzione inferiore al terzo non rende la pena ‘illegale’ e, pertanto, non è un motivo valido per un ricorso patteggiamento.
le motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine: il ricorso patteggiamento è un rimedio a critica vincolata. L’imputato, accettando il rito speciale, rinuncia a far valere contestazioni sul merito della vicenda processuale per ottenere un beneficio sanzionatorio. Le uniche doglianze ammesse sono quelle che riguardano vizi procedurali gravi o errori di diritto che rendono la pena ‘illegale’ in senso stretto (ad esempio, una pena superiore al massimo edittale o di specie diversa da quella prevista). Le argomentazioni del ricorrente, incentrate sulla valutazione della prova e sulla misura discrezionale dello sconto di pena, esulano completamente dal perimetro tracciato dall’art. 448 bis c.p.p.
le conclusioni
La sentenza in commento offre un’importante lezione pratica: l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento deve essere ponderata con estrema attenzione. Proporre un ricorso basato su motivi non consentiti dalla legge non solo è inutile, ma anche dannoso. La declaratoria di inammissibilità, infatti, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una cospicua somma (3.000 euro) alla Cassa delle ammende. Questa sanzione mira a disincentivare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, rafforzando la stabilità delle sentenze emesse all’esito di un accordo tra le parti.
È possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento contestando la valutazione delle prove?
No, secondo la sentenza non è possibile. L’art. 448 bis, comma 2 bis del codice di procedura penale elenca tassativamente i motivi di ricorso, e tra questi non rientra la valutazione delle prove o del merito della colpevolezza.
Nel patteggiamento, la riduzione della pena deve essere sempre di un terzo?
No. La Corte chiarisce che l’art. 444 del codice di procedura penale prevede una riduzione della pena “fino a un terzo”. Ciò significa che il giudice ha la facoltà di applicare una riduzione anche inferiore al massimo di un terzo, e tale decisione non costituisce un motivo valido per un ricorso per cassazione.
Cosa succede se si propone un ricorso per patteggiamento con motivi non ammessi dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver avviato un’impugnazione non consentita.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45612 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45612 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PATERNO il 04/09/1987
avverso la sentenza del 20/05/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME NOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia del 20 maggio 2024 di applicazione della pena ai s ensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di rapina.
1.1 Il difensore lamenta la violazione dell’art. 129 cod. proc.pen., in quanto la comunicazione della notizia di reato della Stazione Carabinieri di Chiari del 24 marzo 2020 si riferiva ad altri episodi, per i quali NOME aveva già riportato condanna; inoltre, gli indizi erano stati desunti da atti che si palesavano in contrasto tra loro.
1.2 Il difensore rileva un erroneo computo della pena nella riduzione operata per la scelta del rito , in quanto vi era stata una riduzione inferiore ad 1/3 della pena comminata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è inammissibile.
2.1 Ai sensi dell’art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. “Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza”; i motivi di ricorso non rientrano in nessuno di quelli indicati, considerato, quanto al secondo motivo, che l’art. 444 cod. proc. pen. prevede che la pena possa essere ridotta “fino a un terzo”.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29/10/2024
Il Consigliere estensore
La Presidente