Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19879 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Ord. Sez. 2 Num. 19879 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/05/2025
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 22/05/2025
R.G.N. 15570/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Marocco il 3/8/1996 (CUI 05CTCDU) assistito e difeso dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso la sentenza in data 5/3/2025 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lucca
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il G.I.P. del Tribunale di Lucca, con sentenza in data 5 marzo 2025, applicava nei confronti di NOME COGNOME la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di concorso in rapina (artt. 110, 628 commi 3 e 4, 61 n.7 cod. pen. – capi A, F e L della rubrica delle imputazioni), sostituzione di persona (artt. 110, 494 cod. pen. – capi B, D, H, I), furto con strappo (artt. 110, 624bis , commi 2 e 3, 625 nn. 4 e 5, 61 n. 7, cod. pen. – capi C, E, J e K), lesioni personali volontarie (artt. 110, 582, 61 n. 2 cod. pen. – capi G e M).
Ricorre per cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell’imputato, deducendo: violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per non avere il giudice motivato sull’assenza di clausole di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi come il ricorso risulta proposto per motivi non consentiti.
Infatti, il comma 2bis dell’art. 448 cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 50, l. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, dispone che le parti possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
E’ pertanto inammissibile un ricorso avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/1/2018, COGNOME Rv.
272014 – 01), valutazione che, comunque, risulta essere stata fatta nella sentenza impugnata.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 22/05/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME