Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19244 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19244 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE nato il 18/07/1983
avverso la sentenza del 13/01/2025 del GIP TRIBUNALE di VERONA
dato avvii alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Verona, in data
4.2.2025, in applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444
e ss. cod.proc.pen., ha applicato ad COGNOME la pena di anni 2 e mesi dieci di reclusione ed euro 14.000 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 1,
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
2. L’imputato ricorre avverso la sentenza del Tribunale lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 129 c.p.p., all’eccessività
della pena irrogata e alla qualificazione del fatto di reato.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità delle descritte censure, che non rientrano fra quelle consentite dall’art. 448, comma 2-bis, cod.
proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3
agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all
erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della usura d sicurezza.
Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l’obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ciò implica, tra l’altro, che non si possa proporre impugnazione finalizzata, come avviene nella specie, a mettere in discussione l’accordo, sulla base di affermazioni del tutto vaghe generiche, puramente assertive.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 13 matffi6 -2025.