Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Fissa i Paletti sull’Inammissibilità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui limiti dell’impugnazione della sentenza di patteggiamento. La decisione sottolinea un principio fondamentale: non si può contestare l’accordo raggiunto tra accusa e difesa attraverso un ricorso patteggiamento basato su affermazioni generiche e assertive. Questo pronunciamento offre spunti cruciali per comprendere la natura e i confini di questo rito speciale.
I Fatti del Caso in Analisi
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (comunemente nota come patteggiamento), emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Verona. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha tentato di rimettere in discussione l’accordo precedentemente raggiunto con la pubblica accusa.
Limiti del Ricorso Patteggiamento secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento. Essendo il risultato di un accordo negoziale, la motivazione del giudice non deve provare i fatti come in un processo ordinario, ma verificare la correttezza della qualificazione giuridica, la congruità della pena e l’assenza di cause di proscioglimento evidenti.
L’imputato, scegliendo il patteggiamento, dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti contestati. Di conseguenza, un successivo ricorso patteggiamento non può basarsi su mere affermazioni vaghe che tentano di rimettere in discussione proprio quell’accordo. L’impugnazione, per essere ammissibile, deve sollevare questioni specifiche e non può risolversi in una generica contestazione dell’intesa raggiunta.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ribadito un principio consolidato: l’obbligo di motivazione della sentenza di patteggiamento è conformato alla sua natura negoziale. Lo sviluppo delle linee argomentative del giudice è strettamente correlato all’esistenza dell’accordo tra le parti. Questo implica che un’impugnazione non può essere finalizzata, come nel caso di specie, a mettere in discussione l’accordo sulla base di affermazioni puramente assertive, generiche e prive di specifici rilievi giuridici.
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, un ricorso con tali caratteristiche deve essere dichiarato inammissibile. La Corte ha quindi applicato la procedura semplificata de plano (prevista dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p.), che consente una decisione rapida senza udienza pubblica per i ricorsi manifestamente inammissibili.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha imposto il versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando alcuna assenza di colpa nel proporre un’impugnazione priva dei requisiti di legge, in linea con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale.
Questa decisione rafforza un importante monito: la scelta del patteggiamento è un atto processuale ponderato con precise conseguenze. Chi intende impugnare la sentenza che ne deriva deve formulare censure specifiche e giuridicamente fondate, evitando contestazioni generiche che si scontrerebbero inevitabilmente con una declaratoria di inammissibilità e le relative sanzioni economiche.
Perché il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su affermazioni del tutto vaghe, generiche e puramente assertive, che non sono sufficienti a mettere in discussione l’accordo negoziale alla base del patteggiamento.
Qual è il principio affermato dalla Corte riguardo la motivazione della sentenza di patteggiamento?
La Corte ha affermato che l’obbligo di motivazione è strettamente correlato alla natura negoziale della sentenza. Poiché l’imputato, accordandosi, dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti, non è possibile contestare l’accordo con una semplice impugnazione generica.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19244 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19244 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2025 del GIP TRIBUNALE di VERONA
dato avvii alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Verona, in data
4.2.2025, in applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444
e ss. cod.proc.pen., ha applicato ad COGNOME la pena di anni 2 e mesi dieci di reclusione ed euro 14.000 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 1,
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
- L’imputato ricorre avverso la sentenza del Tribunale lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 129 c.p.p., all’eccessività
della pena irrogata e alla qualificazione del fatto di reato.
- Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità delle descritte censure, che non rientrano fra quelle consentite dall’art. 448, comma 2-bis, cod.
proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3
agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all
erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della usura d sicurezza.
Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l’obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ciò implica, tra l’altro, che non si possa proporre impugnazione finalizzata, come avviene nella specie, a mettere in discussione l’accordo, sulla base di affermazioni del tutto vaghe generiche, puramente assertive.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 13 matffi6 -2025.