Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? La Sentenza della Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale dai confini ben delineati. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza i limiti entro cui è possibile impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere quando un’impugnazione rischia di essere dichiarata inammissibile, con le relative conseguenze economiche per i ricorrenti.
I Fatti di Causa
Due imputati, dopo aver concordato una pena con il pubblico ministero nell’ambito di un procedimento per patteggiamento dinanzi al Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Rimini, decidevano di presentare ricorso per Cassazione. La loro doglianza si concentrava su un presunto vizio di motivazione della sentenza: a loro dire, il giudice di merito non aveva adeguatamente giustificato gli aumenti di pena disposti per i reati contestati in continuazione.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su una lettura rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come modificato dalla Legge n. 103/2017. Questa norma ha introdotto una limitazione tassativa ai motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento.
I giudici hanno chiarito che un vizio di motivazione, come quello lamentato dai ricorrenti in merito al calcolo della pena per la continuazione, non rientra nell’elenco dei motivi ammessi. Di conseguenza, il ricorso non poteva essere esaminato nel merito. Oltre a dichiarare l’inammissibilità, la Corte ha condannato entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nell’interpretazione dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La norma stabilisce che il ricorso patteggiamento può essere proposto esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizi nell’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato espresso liberamente e consapevolmente.
2. Difetto di correlazione tra accusa e sentenza: quando la sentenza condanna per un fatto diverso da quello contestato nell’imputazione.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il giudice ha inquadrato il reato in una fattispecie normativa sbagliata.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: qualora la sanzione inflitta sia contraria alla legge (es. superiore ai massimi edittali) o non prevista per quel tipo di reato.
La Corte Suprema ha sottolineato che la censura mossa dai ricorrenti, relativa alla presunta carenza di motivazione sugli aumenti di pena, non rientra in nessuna di queste quattro categorie. Si tratta di una critica al percorso logico-argomentativo del giudice, che non si traduce né in un’errata qualificazione del fatto né in un’illegalità della pena. Pertanto, il ricorso è stato ritenuto inammissibile a priori.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato: la scelta del patteggiamento comporta una rinuncia a far valere determinate doglianze in sede di impugnazione. L’imputato che accede a questo rito speciale accetta la pena concordata e può contestarla solo per vizi specifici e gravi, che incidono sulla legalità della decisione o sulla libertà del consenso. Non è possibile, invece, utilizzare il ricorso per Cassazione come un terzo grado di giudizio per ridiscutere la congruità della pena o la completezza della motivazione del giudice di merito. La decisione serve da monito: prima di presentare un ricorso patteggiamento, è essenziale verificare che i motivi rientrino nel perimetro tassativamente tracciato dalla legge, per evitare una declaratoria di inammissibilità e le conseguenti sanzioni economiche.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è consentita solo per i motivi specifici e tassativamente elencati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per presentare un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi ammessi dalla legge sono quattro: vizi nell’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra l’accusa contestata e la sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Un presunto errore nella motivazione sull’aumento della pena è un motivo valido per il ricorso patteggiamento?
No. Secondo la Corte di Cassazione, un vizio di motivazione che non si traduca in una pena illegale (cioè contraria alla legge) non rientra tra i motivi tassativi previsti per l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento e, pertanto, rende il ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1146 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1146 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato il 16/01/1990
NOME nato il 12/01/1990
avverso la sentenza del 26/09/2023 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di RIMINI
dato avyso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME e NOME ricorrono, con un unico atto e a mezzo del medesimo difensore, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Giudice dell’udienz preliminare del Tribunale di Rimini per i reati loro rispettivamente ascritti.
Ritenuto che i motivi sollevati (Vizio di motivazione in relazione agii aumenti disposti per le rispettive continuazioni) sono inammissibili, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricors avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto correlazione tra accusa e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei qu non rientrano all’evidenza i vizi denunciati;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente