Ricorso Patteggiamento in Cassazione: I Limiti Imposti dalla Riforma Orlando
Il ricorso patteggiamento rappresenta uno strumento processuale fondamentale, ma le sue possibilità di successo in Cassazione sono state significativamente ridisegnate dalla cosiddetta Riforma Orlando. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre l’occasione per chiarire quali sono oggi i confini di questo tipo di impugnazione e perché non è più possibile contestare la mancata assoluzione.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Annullamento
Nel caso in esame, un imputato aveva concordato una pena tramite il rito del patteggiamento, sancito da una sentenza del GIP del Tribunale di Rimini. Successivamente, attraverso il proprio difensore, ha proposto ricorso in Cassazione. Il motivo del ricorso non riguardava un errore procedurale o un vizio della volontà, bensì la contestazione di un ‘vizio motivazionale’ da parte del giudice di primo grado. Secondo la difesa, il giudice avrebbe dovuto, nonostante l’accordo tra le parti, pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, ritenendo evidente una causa di non punibilità. Si chiedeva, pertanto, l’annullamento della sentenza di patteggiamento.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso ‘palesemente inammissibile’. La decisione non entra nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si concentra esclusivamente sui requisiti formali e sostanziali dell’impugnazione. La Suprema Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende, ritenendo che non vi fossero elementi per giustificare un’assenza di colpa nella proposizione di un ricorso con motivi non consentiti dalla legge.
Le Motivazioni: Perché il ricorso patteggiamento è stato respinto?
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione della normativa introdotta con la Legge n. 103 del 23 giugno 2017 (Riforma Orlando). Questa legge ha modificato profondamente le regole per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. La Corte ha chiarito che, per i procedimenti successivi al 3 agosto 2017, il pubblico ministero e l’imputato possono presentare ricorso in Cassazione esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizi nell’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato dato liberamente.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde all’accordo delle parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo errato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge.
La Corte ha sottolineato che, al di fuori di queste ipotesi tassative, ogni altro motivo è inammissibile. In particolare, non rientrano più tra i motivi validi di un ricorso patteggiamento le contestazioni relative all’affermazione di responsabilità, alla valutazione delle prove o, come nel caso di specie, alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Poiché il motivo addotto dal ricorrente rientrava proprio in questa categoria esclusa dalla riforma, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e serve da monito per la difesa. La scelta del patteggiamento è una decisione strategica che comporta una sostanziale rinuncia a contestare nel merito la propria colpevolezza in cambio di uno sconto di pena. Una volta raggiunto l’accordo e ratificato dal giudice, le vie di impugnazione sono estremamente limitate e circoscritte a vizi specifici di natura procedurale o di legalità della pena. È quindi fondamentale che l’imputato e il suo difensore valutino con estrema attenzione, prima di accedere al rito, l’eventuale sussistenza di prove evidenti che potrebbero portare a un proscioglimento, poiché tale questione non potrà più essere sollevata in sede di Cassazione.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento sostenendo che il giudice avrebbe dovuto assolvermi?
No, a seguito della Riforma Orlando (L. 103/2017), non è più possibile presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento per motivi che riguardano la valutazione della responsabilità penale o la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Quali sono i motivi validi per un ricorso patteggiamento in Cassazione?
I motivi ammessi dalla legge sono tassativi e includono esclusivamente: problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso contro un patteggiamento?
Come previsto dall’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, a meno che non si dimostri un’assenza di colpa nel determinare la causa dell’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23112 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23112 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 del GIP TRIBUNALE di RIMINI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza”.
Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quelli come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all’affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sant. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29/05/2024