Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile in Cassazione?
La scelta di definire un procedimento penale con il rito del patteggiamento è una decisione strategica importante. Tuttavia, è fondamentale conoscere i limiti stringenti per una sua eventuale impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del ricorso patteggiamento, specificando quali motivi possono essere validamente presentati e quali, invece, conducono a una dichiarazione di inammissibilità. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio la portata di questo istituto.
Il Caso: Un Ricorso Contro la Sentenza di Patteggiamento
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano per il reato di lesioni personali (artt. 582-585 c.p.).
L’imputato, attraverso il suo difensore, ha lamentato un unico motivo di ricorso: la presunta assenza di motivazione da parte del giudice di merito riguardo alla possibile applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale. Tale articolo impone al giudice di pronunciare una sentenza di proscioglimento immediato qualora ne ricorrano le condizioni evidenti (ad esempio, se il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso), anche quando le parti hanno già raggiunto un accordo sulla pena. In sostanza, si contestava al giudice di non aver verificato a fondo la sussistenza di cause di non punibilità prima di ratificare l’accordo.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento nella Visione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su un principio consolidato e restrittivo. La legge, in particolare l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, circoscrive in modo tassativo i motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata.
Questi motivi includono, ad esempio, questioni relative alla formazione della volontà dell’imputato, all’illegalità della pena concordata o alla mancata applicazione di misure di sicurezza. La norma, tuttavia, non include tra i motivi validi di ricorso la presunta violazione dell’obbligo del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni per il proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha fornito due ragioni principali per la sua decisione.
In primo luogo, ha ribadito che il ricorso patteggiamento è un’impugnazione a critica vincolata. Il legislatore ha scelto di limitare fortemente la possibilità di contestare un accordo volontariamente raggiunto tra accusa e difesa, per garantire la stabilità di tali decisioni e l’efficienza del sistema. La doglianza sollevata dall’imputato non rientrava nell’elenco chiuso previsto dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., rendendo il ricorso inammissibile per un vizio di natura giuridica.
In secondo luogo, la Corte ha definito il motivo di ricorso come ‘generico’. L’imputato non aveva indicato quale specifica causa di proscioglimento, concretamente sussistente, il giudice avrebbe omesso di valutare. Una contestazione astratta, che non si fonda su elementi concreti e specifici, non può essere presa in considerazione dalla Corte di Cassazione. Questa genericità ha contribuito a rafforzare la decisione di inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso: impugnare una sentenza di patteggiamento è un percorso estremamente complesso e limitato. Chi sceglie questo rito alternativo deve essere consapevole che la possibilità di rimettere in discussione l’accordo è confinata a vizi specifici e formali, tassativamente elencati dalla legge. Non è sufficiente lamentare una mancata valutazione di merito da parte del giudice sulle cause di non punibilità, soprattutto se tale lamentela è formulata in termini generici. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende, a sottolineare la temerarietà di un ricorso privo dei presupposti di legge.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale limita i motivi di ricorso a specifiche ipotesi tassativamente indicate, come l’errata espressione della volontà dell’imputato o l’illegalità della pena.
Si può impugnare un patteggiamento sostenendo che il giudice doveva prosciogliere l’imputato per una causa evidente?
Secondo questa ordinanza, no. La doglianza relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. non rientra tra i motivi di ricorso ammessi dalla legge contro le sentenze di patteggiamento.
Cosa succede se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
L’imputato che ha proposto il ricorso viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, tale somma è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47217 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47217 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 04/11/1964
avverso la sentenza del 03/07/2024 del GIP RAGIONE_SOCIALE di MILANO
dato av GLYPH
o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Milano che, recependo l’accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 582-585 cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce l’assenza di motivazione sull’art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile perché il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014 – 01Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278337 – 01; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01); peraltro il motivo è generico dato neppure indica quale sarebbe la causa di immediato proscioglimento, non valutata dal giudice, in concreto sussistente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/11/2024