Ricorso Patteggiamento: I Limiti Fissati dalla Cassazione
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più percorse nel processo penale per definire la posizione di un imputato in modo rapido. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta precise conseguenze, soprattutto riguardo alle possibilità di impugnazione. Con la recente ordinanza n. 43699 del 2023, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi possano essere validamente presentati e quali, invece, conducano a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Contro la Sentenza di Patteggiamento
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Verona. Il ricorrente lamentava una specifica violazione di legge: a suo dire, il giudice di merito non aveva preventivamente verificato la possibile sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Questo articolo impone al giudice di dichiarare immediatamente l’esistenza di cause di non punibilità in ogni stato e grado del processo. Secondo la difesa, tale omissione costituiva un vizio sufficiente a giustificare l’annullamento della sentenza.
La Questione Giuridica e i Limiti al Ricorso Patteggiamento
Il nucleo della questione giuridica ruota attorno all’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma è stata introdotta per limitare drasticamente la possibilità di impugnare le sentenze di patteggiamento, al fine di garantire la stabilità e l’efficienza di questo rito. La legge stabilisce un elenco tassativo di motivi per cui è possibile presentare ricorso in Cassazione. Tra questi non figura la presunta mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
L’appello è consentito solo per ragioni specifiche, come l’errata qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena applicata o l’inosservanza di norme processuali la cui violazione è sanzionata con la nullità. Proporre un ricorso basato su motivi diversi da quelli espressamente previsti espone inevitabilmente a una pronuncia di inammissibilità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, nell’esaminare il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile con una procedura semplificata (de plano), senza nemmeno la necessità di un’udienza. I giudici hanno chiarito che il ricorso era fondato su motivi non consentiti dalla legge in relazione a una sentenza di patteggiamento. La Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (sentenza n. 1032 del 2019), secondo cui l’ambito di impugnabilità della sentenza di applicazione della pena è strettamente circoscritto alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate nell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Di conseguenza, la doglianza relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento, non rientrando in tale elenco, non poteva essere presa in considerazione. La decisione del Tribunale di Verona è stata quindi confermata, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza conferma la linea di rigore della Cassazione in materia di impugnazione delle sentenze di patteggiamento. Le implicazioni pratiche sono significative: chi opta per questo rito deve essere pienamente consapevole che la possibilità di contestare la sentenza in un secondo momento è estremamente limitata. La scelta del patteggiamento è, di fatto, quasi definitiva e può essere messa in discussione solo per vizi di particolare gravità e specificamente previsti dalla legge. Per gli avvocati, ciò significa dover consigliare con estrema cautela i propri assistiti, illustrando chiaramente i benefici del rito a fronte della quasi totale rinuncia al diritto di impugnazione nel merito. La decisione rafforza la natura deflattiva del patteggiamento, rendendolo una strada senza ritorno se non in casi eccezionali.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi violazione di legge?
No, la possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento è limitata alle sole ipotesi tassativamente indicate dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
La mancata verifica delle cause di proscioglimento è un motivo valido per ricorrere in Cassazione contro un patteggiamento?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che questo motivo non rientra tra quelli previsti dalla legge per l’impugnazione della sentenza di patteggiamento e, pertanto, il ricorso basato su tale vizio è inammissibile.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, nel caso di specie pari a tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43699 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 43699 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 del Tribunale di Verona;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di
violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/09/2023