Ricorso Patteggiamento: Quando la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un rito alternativo che consente una definizione rapida del processo penale. Tuttavia, la scelta di questo percorso processuale comporta significative limitazioni sulle possibilità di impugnazione della sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei confini entro cui deve muoversi il ricorso patteggiamento, sottolineando come la sua proposizione per motivi non consentiti dalla legge ne determini l’inevitabile inammissibilità.
I Fatti del Caso
Nel caso in esame, un imputato aveva presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare. La doglianza principale del ricorrente si fondava su un presunto vizio di violazione di legge: a suo dire, il giudice di merito non avrebbe adempiuto al dovere di verificare l’eventuale sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale, prima di ratificare l’accordo sulla pena.
La Decisione della Corte e i Limiti del Ricorso Patteggiamento
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno richiamato il dettato normativo dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Tra questi, non figura la censura relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Di conseguenza, il motivo addotto dal ricorrente è stato giudicato non consentito, portando a una declaratoria di inammissibilità de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza pubblica.
Le Motivazioni: La Tassatività dei Motivi di Impugnazione
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un’interpretazione rigorosa della legge, volta a preservare la natura deflattiva e acceleratoria del patteggiamento. L’articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. è stato introdotto proprio per limitare le impugnazioni meramente dilatorie. La norma circoscrive la possibilità di ricorso patteggiamento a questioni specifiche, come l’espressione della volontà dell’imputato, la qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena. La questione sollevata dal ricorrente, attinente al controllo del giudice sulla fondatezza dell’accusa, esula da questo perimetro. La Corte ha rafforzato la propria decisione richiamando un precedente conforme (Cass. n. 1032/2019), che aveva già stabilito come la denuncia della mancata verifica delle cause di proscioglimento non costituisca un motivo valido per impugnare una sentenza di patteggiamento. Pertanto, presentare un ricorso su tali basi è un’azione giuridicamente infondata e destinata al fallimento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, ribadisce che la scelta del patteggiamento implica una sostanziale rinuncia a far valere determinate doglianze in sede di impugnazione. L’imputato e il suo difensore devono essere consapevoli che il perimetro del ricorso patteggiamento è estremamente ristretto. In secondo luogo, la declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze: il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una significativa somma (tremila euro) alla Cassa delle ammende. Questa sanzione funge da deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati. La decisione, quindi, consolida un orientamento giurisprudenziale che tutela l’efficienza del sistema giudiziario, ponendo chiari paletti alle strategie difensive post-patteggiamento.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi violazione di legge?
No, l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale limita i motivi di ricorso a specifiche ipotesi tassativamente indicate, escludendo la possibilità di lamentare la mancata verifica delle cause di proscioglimento di cui all’art. 129 dello stesso codice.
Cosa succede se si presenta un ricorso per cassazione contro un patteggiamento per motivi non consentiti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione, come avvenuto nel caso di specie, senza nemmeno la necessità di un’udienza di discussione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32911 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32911 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LODI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentit e conclusioni del PG
udito/li difensore
‘v
R.G. 19366-2024
NOME.NOME NOME
OSSERVA
Il ricorso è inammissibile perché i motivi propongono censure non consentite. Ed invero, in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07/2024.