Ricorso Patteggiamento: Quando la Cassazione dice Stop
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è una scelta processuale che chiude rapidamente un procedimento penale. Ma cosa succede se, dopo l’accordo, l’imputato ha dei ripensamenti? Un’ordinanza della Corte di Cassazione delinea con precisione i confini molto stretti entro cui è possibile contestare tale decisione. L’analisi di questo caso offre spunti fondamentali per comprendere i limiti del ricorso patteggiamento e le conseguenze di una sua errata proposizione.
I Fatti del Caso
Un soggetto, dopo aver concordato una pena tramite patteggiamento per i reati di resistenza e lesioni dinanzi al Tribunale, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il motivo della sua impugnazione era centrato su un presunto errore del giudice di merito: a suo dire, il giudice non avrebbe adeguatamente verificato l’assenza di cause di proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. In sostanza, l’imputato lamentava un vizio nella motivazione della sentenza che ratificava il suo stesso accordo con la Procura.
La Questione Giuridica e i Limiti del Ricorso Patteggiamento
Il nodo centrale della questione riguarda l’ambito di applicabilità del ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento. La legge, in particolare l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, stabilisce regole molto precise e restrittive. Non ogni doglianza può essere portata all’attenzione della Suprema Corte. La domanda a cui i giudici hanno dovuto rispondere è: un presunto difetto di motivazione sulla verifica delle cause di assoluzione rientra tra i motivi validi per un ricorso patteggiamento?
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione netta e in linea con il suo orientamento consolidato. I giudici hanno sottolineato che l’articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l’impugnabilità della sentenza di patteggiamento a un elenco tassativo di violazioni di legge. Tra queste non rientra il cosiddetto ‘vizio di motivazione’.
La Corte ha spiegato che contestare la presunta mancata verifica da parte del giudice delle cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) equivale a lamentare un difetto nel percorso logico-argomentativo del giudice. Questo tipo di censura, tuttavia, è esplicitamente escluso dai motivi per i quali si può presentare ricorso avverso una sentenza di patteggiamento. La legge intende dare stabilità e definitività a questo tipo di accordi processuali, limitando le possibilità di ripensamenti a casi eccezionali di palesi violazioni normative.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento è una decisione ponderata che comporta una sostanziale rinuncia a far valere determinate eccezioni. Una volta raggiunto l’accordo e ottenuta la ratifica del giudice, le porte per un’impugnazione si restringono drasticamente. Non è possibile utilizzare il ricorso per cassazione come un terzo grado di giudizio per rimettere in discussione l’opportunità dell’accordo o per contestare l’iter motivazionale del giudice su aspetti che si danno per superati con la richiesta di patteggiamento stessa. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma della sentenza, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro. Una lezione che sottolinea l’importanza di una consulenza legale approfondita prima di intraprendere la strada del rito alternativo.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento è inammissibile se si basa su un presunto vizio di motivazione. L’impugnazione è consentita solo per le specifiche ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (nel caso di specie, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Il giudice del patteggiamento deve verificare la presenza di cause di proscioglimento prima di applicare la pena?
Sì, il giudice deve verificare che non sussistano cause di proscioglimento secondo l’art. 129 c.p.p. Tuttavia, questa ordinanza chiarisce che la mancata o insufficiente motivazione su tale verifica non costituisce un motivo valido per un ricorso per cassazione, poiché non rientra tra le violazioni di legge previste per l’impugnazione del patteggiamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10832 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10832 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAMPI SALENTINA il 10/05/1987
avverso la sentenza del 15/07/2024 del TRIBUNALE di LECCE
c (avviso alle part . 3
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 132/RG 35602
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di resistenza e lesioni; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
Ritenuto che l’unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in relazione al tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento è, invero, inammissibile il ricor per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazio per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sol ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 d 07/11/2019, COGNOME, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025