Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8008 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 8008 Anno 2026
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
NOME
Sent. n. sez. 484/2026 CC – 20/02/2026
– Relatore –
COGNOME NOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato Martina Franca, il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/10/2025 Tribunale di Napoli visti gli atti, letti il provvedimento impugnato, il ricorso dell’AVV_NOTAIO udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza del 27/11/2025 del Tribunale di Brindisi che ha applicato al ricorrente, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in ordine ai reati di cui alla rubrica, con le attenuanti generiche prevalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva e unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione.
La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla congruità della pena, dal momento che la sentenza impugnata si limita a riportare i parametri di cui all’art. 133 cod. pen.
Il ricorso Ł inammissibile in quanto il motivo dedotto non Ł consentito in sede di legittimità.
A norma del comma 2bis dell’art. 448 cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nessuna di detta ipotesi ricorre nel caso in esame e tanto a prescindere dalla presenza di una congrua motivazione a sostegno del trattamento sanzionatorio applicato (v. pag. 4 della sentenza impugnata).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – della somma di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso, il 20/02/2026
Il consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME