Ricorso Patteggiamento: la Cassazione Fissa i Paletti
Il ricorso patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale dove la volontà delle parti gioca un ruolo cruciale, ma non per questo l’esito è esente da controlli. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui limiti di impugnabilità della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, delineando con chiarezza quali motivi possono essere portati al suo vaglio. La decisione sottolinea come, a seguito della riforma del 2017, le possibilità di contestare un patteggiamento si siano notevolmente ristrette, escludendo doglianze generiche sulla motivazione.
I Fatti del Caso
Un imputato, accusato di un reato in materia di sostanze stupefacenti, aveva concordato con la Procura una pena poi ratificata dal Tribunale di Roma tramite una sentenza di patteggiamento, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale. Successivamente, attraverso il proprio difensore, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando la nullità della sentenza. La critica mossa si concentrava su un presunto vizio di motivazione: a dire del ricorrente, il giudice di merito avrebbe omesso di esplicitare i criteri seguiti per quantificare la sanzione, rendendo così la pena illegale.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento secondo la Legge
Il fulcro dell’argomentazione difensiva si basava sulla presunta mancanza di motivazione, un vizio che, in linea generale, può portare all’annullamento di una sentenza. Tuttavia, nel contesto specifico del patteggiamento, il legislatore ha introdotto una disciplina speciale con l’art. 448, comma 2 bis, del codice di procedura penale (introdotto dalla L. 103/2017). Questa norma stabilisce un elenco tassativo di motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento in Cassazione. Essi sono:
1. Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza del giudice.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Qualsiasi motivo di ricorso che non rientri in una di queste quattro categorie è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, aderendo a un’interpretazione rigorosa della norma. I giudici hanno chiarito che la doglianza del ricorrente, relativa alla mancata esplicitazione dei criteri di determinazione della pena, non rientra in nessuno dei casi previsti dall’art. 448, comma 2 bis, c.p.p. La Corte ha spiegato che un vizio di motivazione sulla quantificazione della pena non equivale a una “illegalità della pena”. Quest’ultima si verifica solo quando la sanzione è di specie diversa da quella prevista dalla legge o è determinata in misura superiore al massimo o inferiore al minimo edittale, non quando la sua giustificazione appare carente. Di conseguenza, il motivo addotto era estraneo al perimetro di controllo concesso alla Corte di Cassazione in materia di patteggiamento.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale: l’accesso al giudizio di Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è eccezionale e strettamente circoscritto. La scelta di questo rito premiale comporta una significativa rinuncia alle garanzie del dibattimento, inclusa una limitazione dei mezzi di impugnazione. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la strategia difensiva deve essere ponderata con estrema attenzione fin dalla fase delle indagini, poiché le possibilità di correggere il tiro in sede di legittimità sono minime. La decisione serve da monito: non è sufficiente lamentare una generica carenza motivazionale per scardinare un patteggiamento; è necessario che il vizio denunciato corrisponda perfettamente a una delle specifiche violazioni di legge elencate dal codice.
È possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, l’art. 448, comma 2 bis, c.p.p. limita i motivi di ricorso a casi specifici: problemi nella volontà dell’imputato, discordanza tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La mancanza di motivazione da parte del giudice sulla determinazione della pena è un motivo valido per impugnare un patteggiamento?
No, secondo la decisione in esame, questo motivo non rientra tra quelli tassativamente previsti dalla legge per l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento, poiché non costituisce ‘illegalità della pena’.
Cosa succede se si propone un ricorso per patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6935 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6935 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2023 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti; -1, udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 23.2.2023 il Tribunale di Roma ha pronunciato sentenza, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Veshi Elton in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (fatto commesso in Roma il 25 gennaio 2023).
Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il proprio difensore, deducendo la nullità della sentenza per mancanza di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. con conseguente illegalità della pena ex art. 448 cod.proc.pen.
In particolare assume che il Tribunale ha omesso di dare conto dei criteri adottati per determinare il trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso é inammissibile.
In base all’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, della citata legge n. 103 del 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o del misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.
Il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14.12.2023