Ricorso Patteggiamento: Quando la Cassazione lo Dichiara Inammissibile
L’istituto del patteggiamento, previsto dall’art. 444 del codice di procedura penale, rappresenta una scelta strategica per l’imputato che, accordandosi con il pubblico ministero, ottiene una riduzione della pena. Tuttavia, una volta che il giudice ratifica l’accordo, le possibilità di impugnare la sentenza sono estremamente limitate. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, dichiarandone l’inammissibilità quando i motivi non rientrano nel ristretto novero consentito dalla legge e condannando il ricorrente a severe conseguenze economiche.
Il Contesto del Caso: L’Impugnazione di una Sentenza di Patteggiamento
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Monza a seguito di un accordo di patteggiamento. L’imputato, non soddisfatto dell’esito, ha deciso di portare la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, sollevando una serie di censure contro la decisione del giudice di primo grado.
I Motivi di Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento
Il cuore della questione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo tassativo i soli motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Essi sono:
* Espressione della volontà dell’imputato: quando si contesta che il consenso al patteggiamento non sia stato espresso validamente.
* Difetto di correlazione: se c’è una discrepanza tra quanto richiesto nell’accordo di patteggiamento e quanto deciso dal giudice nella sentenza.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto: nel caso in cui il reato sia stato classificato in modo giuridicamente errato.
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza: qualora la sanzione applicata sia illegale, ovvero contraria a norme imperative o non prevista dall’ordinamento.
Qualsiasi altro motivo addotto dal ricorrente è, per definizione, inammissibile. Nel caso di specie, le doglianze dell’imputato non rientravano in nessuna di queste categorie, rendendo il ricorso privo dei requisiti minimi di ammissibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, in linea con il suo orientamento consolidato, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. La decisione è stata pronunciata “senza formalità”, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, una procedura accelerata riservata ai casi di manifesta infondatezza o inammissibilità.
Le Motivazioni
I giudici di legittimità hanno evidenziato la totale “indeducibilità” delle censure mosse dal ricorrente. In altre parole, i motivi presentati non erano semplicemente infondati nel merito, ma non potevano nemmeno essere presi in considerazione perché estranei ai limiti imposti dalla legge per l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento. La Corte ha inoltre ravvisato un “elevato coefficiente di colpa” nella proposizione del ricorso, ritenendo che l’inammissibilità fosse evidente fin dall’inizio. Questa grave negligenza ha giustificato l’imposizione di una sanzione pecuniaria particolarmente onerosa.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono significative. In primo luogo, essa ribadisce la stabilità e la quasi definitività delle sentenze emesse a seguito di patteggiamento. Chi opta per questo rito deve essere consapevole che le vie di impugnazione sono eccezionali e circoscritte. In secondo luogo, la condanna al pagamento di 4.000 euro a favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali, funge da forte deterrente contro la presentazione di ricorsi temerari o palesemente inammissibili. La decisione rafforza il principio secondo cui gli strumenti processuali devono essere utilizzati in modo responsabile, pena l’applicazione di sanzioni economiche che possono essere anche molto pesanti.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No. L’ordinanza chiarisce che l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è possibile solo per motivi specifici e limitati, elencati nell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per un ricorso patteggiamento in Cassazione?
I motivi ammessi riguardano esclusivamente l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 4.000 euro a causa della colpa grave nel proporre il ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18573 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18573 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 del TRIBUNALE di MONZA
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile pe indeducibilità delle censure dedotte, che non rientrano fra quelle consentite da vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al dife correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilir nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2024
Il Con igliere estensore
Il Presidente