Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36396 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36396 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALTAMURA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2025 del GIP TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Bari in data 2.4.2025 gli ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di tre anni di reclusione e 4.000 euro di multa per i reati cui agli artt. 612, comma secondo, 582-585 cod. pen., 2, 4 e 7 L. n. 895 del 1967;
Ritenuto che si tratti di ricorso proposto per ragioni diverse da quelle previste dall’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.;
Considerato, quanto al primo motivo, che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01);
Considerato, quanto al secondo motivo, che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11.9.2025