Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4795 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2   Num. 4795  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 del GIP TRIBUNALE di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il Gip presso il Tribunale di Genova applicava ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a NOME, su richiesta dello stesso e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 5900,00 di multa per il delitto ascritto al capo a) della rubrica.
NOME ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore deducendo un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., in presenza di una motivazione superficiale e caratterizzata da formule di stile.
3. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivo manifestamente infondato. Ai sensi dell’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, non è denunziabile in Cassazione, rispetto alla sentenza di patteggiamento, l’omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il citato comma limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, COGNOME, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, COGNOME, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l’imputato, con l’accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell’accusa mossa nei suoi confronti (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, COGNOME, Rv. 264595-01, secondo cui, in tema di patteggiamento, la motivazione della sentenza, in relazione alla mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art 129, comma 1, cod. proc. pen., può anche essere meramente enunciativa, poiché la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata come ammissione del fatto e il giudice deve v’sentenza di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega alla formulazione della richiesta stessa). Questa Corte ha già, del resto, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., in relazione tra l’altro alla tutela del diritto d difesa e ai principi del giusto processo, in quanto la limitazione della facoltà di ricorso per cassazione alle sole ipotesi ivi espressamente previste trova ragionevole giustificazione, nell’ambito delle scelte discrezionali riservate al legislator nell’esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrasta con la volontà espressa dalle parti o che costituiscono disapplicazione dell’assetto normativo disciplinante l’illecito penale oggetto di cognizione (Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, COGNOME, Rv. 281182-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4. Il motivo valica quindi il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte.
Anche in sede d’impugnazione della sentenza di patteggiamento deve infatti osservarsi la disposizione di cui all’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., da cui deriva che la Corte di cassazione possa rilevare, d’ufficio, la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del richiamato art. 129, comma 1, cod. proc. pen.; ciò sempre che si sia in presenza di un ricorso ammissibile e a condizione che i citati presupposti siano con evidenza enucleabili dalla sentenza impugnata e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto (Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, COGNOME, Rv. 274476-01; Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, COGNOME, Rv. 270271- 01); condizione, quest’ultima, che costituisce naturale espressione dei limiti di cognizione propri del giudizio di legittimità (Sez. 3, n. 394 del 25/09/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274567-01). Ciò premesso, occorre rilevare che sulla base degli indicati parametri, non vi sia spazio alcuno per addivenire, nel presente grado di giudizio, al proscioglimento evocato dall’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., a fronte di ricorso che non supera il vaglio di ammissibilità attesa la sua assoluta genericità e considerato, in ogni caso, che l’indagine sull’eventuale assenza di profili di responsabilità penale richiederebbe un’approfondita rivalutazione delle risultanze probatorie del procedimento, qui preclusa per le ragioni già indicate. 
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1 Dicembre 2023.