Ricorso Patteggiamento: La Cassazione e i Limiti della Riforma Orlando
Il ricorso patteggiamento rappresenta un tema cruciale nella procedura penale, specialmente dopo le modifiche introdotte dalla Riforma Orlando (Legge n. 103/2017). Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato i rigidi paletti entro cui è possibile impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. La decisione sottolinea come la volontà del legislatore sia stata quella di limitare drasticamente le possibilità di appello, confinando il ricorso a specifici vizi procedurali e legali, escludendo ogni riesame del merito della vicenda.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver concordato una pena tramite il rito del patteggiamento davanti al Tribunale di Genova, decideva di impugnare tale sentenza. Attraverso il suo difensore, presentava ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. In sostanza, il ricorrente sosteneva che il giudice di primo grado avrebbe dovuto proscioglierlo ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, anziché ratificare l’accordo sulla pena. La richiesta era, quindi, quella di annullare la sentenza di patteggiamento.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso “palesemente inammissibile”. La Corte ha basato la sua decisione sulle modifiche legislative introdotte dalla Riforma Orlando, entrate in vigore il 3 agosto 2017. Poiché sia la richiesta di patteggiamento sia la successiva impugnazione erano avvenute dopo tale data, si applicavano le nuove e più restrittive norme.
Le Motivazioni: Perché il ricorso patteggiamento è stato respinto?
La motivazione della Corte si fonda interamente sull’interpretazione delle nuove norme che disciplinano l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. La Riforma Orlando ha modificato l’assetto precedente, stabilendo che il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento “solo” per motivi specifici.
L’impatto della Riforma Orlando sui ricorsi
La legge n. 103/2017 ha introdotto una lista tassativa di motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento. Questi includono:
1. Problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso non è stato libero e consapevole).
2. Difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza emessa dal giudice.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
I motivi non più ammessi per il ricorso patteggiamento
La Corte ha chiarito che, al di fuori di queste quattro ipotesi, ogni altro motivo di ricorso è inammissibile. In particolare, non rientrano più tra i motivi validi le censure relative all’affermazione di responsabilità, alla valutazione delle prove o, come nel caso di specie, alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
La scelta di accedere al patteggiamento implica una rinuncia a contestare l’accusa nel merito, in cambio di uno sconto di pena. Permettere un ricorso basato sulla valutazione della colpevolezza svuoterebbe di significato l’istituto stesso.
Le Conclusioni: Cosa Implica questa Sentenza?
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale ormai chiaro: la porta del ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è molto stretta. La decisione di patteggiare deve essere ponderata attentamente, poiché preclude quasi ogni possibilità di rimettere in discussione l’affermazione di responsabilità.
Per gli operatori del diritto, ciò significa che l’assistenza legale nella fase che precede l’accordo è fondamentale. Per gli imputati, la sentenza serve come monito: il patteggiamento è una scelta processuale con conseguenze definitive sul merito dell’accusa. Di conseguenza, il ricorso non può essere utilizzato come un tentativo tardivo di ottenere un’assoluzione che non si è voluta cercare attraverso il dibattimento ordinario.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento chiedendo l’assoluzione nel merito?
No. Dopo la Riforma Orlando (L. 103/2017), i motivi di ricorso non possono più riguardare l’affermazione di responsabilità, la valutazione della prova o la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento (art. 129 c.p.p.).
Quali sono gli unici motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo per quattro motivi tassativi: problemi con l’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si presenta un ricorso per patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38410 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38410 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: UDOH VICTOR CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2024 del TRIBUNALE di GENOVA
dato avviso alle parti;/
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
NOME ricorre, a mezzo dei proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gii è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata,
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza”.
Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorríbilità per cassazione quelli come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all’affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod, proc. pen.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 3/10/2024