Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15375 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15375 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 08/03/1997
avverso la sentenza del 04/12/2024 del GIP RAGIONE_SOCIALE di LODI
–
Idato avviso alle parti;
A
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lodi, in data 4.1: .20
applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 14
cod.proc.pen., ha condannato NOME COGNOME alla pena di anni 4 di r aclusione ed euro 18.000 di multa per il reato di cui agli artt. 99 cod.pen. e 7: ,
1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L’imputato ricorre avverso la sen :enza bis
Tribunale lamentando, ai sensi dell’art. 448, comma 2
cod.proi :.pen., la mancata riqualificazione nella fattispecie attenuata di cui all’art. 73, 😮
D.P.R. 309/1990.
2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono d chiarars senza formalità ai sensi dell’art. 610 co.5-bis cod.proc.pen., in lua
ricorso è stato proposto avverso sentenza applicativa di pena (art.
cod.proc.pen.), richiesta dopo il 3.08.2017, per manifesta infondal ezza motivi di cui all’art. 448, comma 2 bis cod.proc.pen. Con specifico rìf ?rimento al tema del ricorso, va tenuto presente che in considerazione del rito íres la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualifica :ion fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualifícazior e con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al ci íntenu del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l’amn issibi dell’impugnazione che richiami, come nel caso in esame, errori valut stivi n evidenti dal testo (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 2798 1-2; S 3, n. 23150 del 17/4/2019, COGNOME; Sez. 1, n. 15553 del 20d3/201 COGNOME, Rv. 272619).
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di co pa ne determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13. 2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle sp ese d procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecunia . ia nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamer to de spese processuali e della somma di euro quattromila in favore dell Cass delle ammende. Così deciso in Roma, in data 2 aprile 2025.