Ricorso Patteggiamento Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione accelerata dei procedimenti penali. Tuttavia, la scelta di questo rito processuale comporta significative limitazioni al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, dichiarandolo inammissibile quando basato su vizi di motivazione generici. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso: Il Ricorso Contro la Sentenza di Patteggiamento
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare (G.u.p.) del Tribunale. L’imputato, tramite il suo procuratore speciale, contestava la sentenza con un unico motivo: l’omessa o insufficiente motivazione riguardo la congruità della pena concordata e le ragioni che avevano portato il giudice a riconoscere la continuazione tra i reati, basandosi unicamente sulla loro vicinanza temporale.
La Decisione della Corte di Cassazione: i Limiti al Ricorso Patteggiamento
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. La decisione si fonda su un orientamento consolidato e sulla precisa interpretazione della normativa che regola l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, in particolare l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
I Limiti Imposti dall’Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La Corte ha ricordato che la legge (specificamente la L. 103/2017) ha introdotto una limitazione molto stringente alla possibilità di presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento. L’impugnazione è consentita solo per motivi tassativamente elencati, quali:
* L’espressione della volontà dell’imputato viziata;
* La mancata correlazione tra richiesta e sentenza;
* L’errata qualificazione giuridica del fatto;
* L’illegalità della pena applicata.
Qualsiasi altro motivo, inclusa la presunta insufficienza della motivazione sulla congruità della pena, esula da questo perimetro.
Il Vizio di Motivazione e le Cause di Proscioglimento
I giudici di legittimità hanno ulteriormente chiarito che un controllo sulla motivazione della sentenza di patteggiamento è possibile solo in un’ipotesi eccezionale: quando dal testo stesso della sentenza impugnata emerga in modo evidente la sussistenza di una causa di non punibilità (le cosiddette cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.). In pratica, il ricorso è ammissibile solo se si palesa un errore macroscopico del giudice di merito che, pur avendo di fronte una chiara causa di assoluzione, ha comunque ratificato l’accordo tra le parti. Nel caso di specie, tale evenienza non era stata neppure dedotta dal ricorrente.
Le Motivazioni della Corte: un’analisi dettagliata
La motivazione della Cassazione è lineare e rigorosa. Il legislatore, limitando i motivi di ricorso, ha voluto bilanciare il diritto di difesa con l’esigenza di efficienza processuale, che è alla base del rito del patteggiamento. Permettere un sindacato ampio sulla motivazione di una sentenza frutto di un accordo tra le parti snaturerebbe l’istituto stesso. L’accordo sulla pena implica una rinuncia a contestare nel merito la ricostruzione dei fatti e la valutazione della congruità della sanzione, in cambio di un beneficio sanzionatorio. La Corte, pertanto, non fa altro che applicare coerentemente questo principio, sottolineando che il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della decisione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia conferma che la scelta del patteggiamento deve essere attentamente ponderata dalla difesa, poiché preclude quasi ogni possibilità di successiva contestazione. Il ricorso patteggiamento è un’opzione percorribile solo in presenza di vizi formali e sostanziali di notevole gravità, espressamente previsti dalla legge. Le censure relative alla valutazione del giudice sulla congruità della pena o su altri aspetti discrezionali, come la continuazione, sono destinate a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità. La conseguenza non è solo la conferma della sentenza, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, rendendo l’impugnazione temeraria un’opzione processualmente ed economicamente svantaggiosa.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per vizi di motivazione?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione per vizio di motivazione è ammessa solo se dal testo della sentenza stessa emerge in modo evidente l’esistenza di una causa di non punibilità (ex art. 129 c.p.p.) che il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare e dichiarare.
Quali sono i motivi principali per cui si può fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso è strettamente limitato a specifiche violazioni di legge, tra cui l’errata qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di una pena illegale, o l’inosservanza di norme processuali la cui violazione è sanzionata con la nullità.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, qualora la Corte ravvisi profili di colpa nella proposizione del ricorso, anche al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20983 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 20983 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 01/09/1959 a BARI avverso la sentenza in data 23/01/2025 del GUP del TRIBUNALE DI BARI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME a seguito di trattazione con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 23/01/2025, pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Bari ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
Con un unico motivo deduce l’omessa e/o insufficiente motivazione sulla congruità della pena e sulle ragioni per cui il giudice ha ritenuto la continuazione tra i reati, al cui proposito ha valorizzato la sola contiguità temporale.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile alla luce dell’orientamento di le -gittimità che ha spiegato che «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il
vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278337-01).
A ciò si aggiunga che «la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, COGNOME, Rv. 277102-01). Evenienza neanche dedotta nel ricorso in esame.
Quanto esposto comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 20/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME