Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20982 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 20982 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA a NAPOLI
avverso la sentenza in data 25/03/2025 del GIP del TRIBUNALE DI NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; a seguito di trattazione con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 25/03/2025, pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Napoli ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
Con un unico motivo deduce l’omessa e/o insufficiente motivazione e la mancanza di correlazione sul mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile alla luce dell’orientamento di le -gittimità che ha spiegato che «la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi
proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, COGNOME, Rv. 277102 -01).
Questa Corte ha anche avuto occasione di puntualizzare che «in tema di patteggiamento, è inammissibile, ai sensi dell’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen., il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione di pena» (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia, Rv. 279117 -01), come avvenuto nel caso in esame.
Quanto esposto comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 20/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME