Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile l’Impugnazione per Attenuanti Omesse
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è una procedura che consente di definire rapidamente un processo penale. Tuttavia, la sentenza che ne deriva ha dei limiti di impugnazione molto specifici. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso patteggiamento non può essere utilizzato per lamentare il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti che non erano state incluse nell’accordo originario. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver concluso un accordo di patteggiamento ratificato dal Giudice per le Indagini Preliminari (G.i.p.), decideva di presentare ricorso per Cassazione. Il motivo dell’impugnazione era unico e specifico: lamentava la motivazione insufficiente o omessa riguardo al mancato riconoscimento di una circostanza attenuante, prevista dall’art. 62, n. 6 del codice penale.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la propria decisione su un orientamento giurisprudenziale consolidato. La legge, in particolare l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, stabilisce che la sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per motivi molto circoscritti.
Il controllo di legittimità è ammesso, per vizio di motivazione, solo se dal testo della sentenza stessa emerge in modo evidente la sussistenza di una causa di non punibilità, come quelle previste dall’art. 129 del codice di procedura penale (ad esempio, se il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso). In questi casi, il giudice del patteggiamento avrebbe dovuto prosciogliere l’imputato invece di ratificare l’accordo.
La Questione delle Attenuanti Omesse nell’Accordo
Il punto cruciale della decisione riguarda la gestione delle circostanze attenuanti. La Corte ha richiamato una sua precedente pronuncia (Sez. 5, n. 17982 del 2020), affermando che è inammissibile il ricorso con cui si deduce l’omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione di pena.
Il patteggiamento è, a tutti gli effetti, un accordo tra l’accusa e la difesa sulla pena finale. Questo accordo deve includere tutti gli elementi che concorrono a determinare la pena, comprese le eventuali circostanze attenuanti. Se la difesa non inserisce una specifica attenuante nella richiesta di patteggiamento, non può poi lamentare in sede di impugnazione che il giudice non l’abbia concessa d’ufficio.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono radicate nella natura stessa del patteggiamento. Si tratta di un negozio processuale in cui le parti definiscono consensualmente l’esito sanzionatorio. Il controllo del giudice è limitato alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto, alla congruità della pena pattuita e all’assenza di cause di proscioglimento evidenti. Non rientra tra i suoi compiti integrare l’accordo con elementi, come le attenuanti, che le parti stesse non hanno considerato. Consentire un ricorso patteggiamento per tali motivi snaturerebbe l’istituto, trasformando l’impugnazione in una sorta di ‘terzo grado’ di negoziazione, possibilità non prevista dalla legge. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver promosso un ricorso privo di fondamento.
Le Conclusioni
La decisione in esame offre un’importante lezione pratica: la fase di negoziazione del patteggiamento è cruciale. La difesa ha l’onere di inserire nella richiesta di applicazione pena tutti gli elementi a favore dell’imputato, incluse tutte le circostanze attenuanti di cui si chiede il riconoscimento. Una volta che l’accordo è siglato e ratificato dal giudice, lo spazio per contestazioni successive è estremamente ridotto. Tentare di ‘recuperare’ un’attenuante dimenticata tramite un ricorso per Cassazione è una strategia destinata al fallimento, che può comportare ulteriori costi per l’assistito.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per il mancato riconoscimento di un’attenuante?
No, non è possibile se l’attenuante non era stata specificamente menzionata nella richiesta di patteggiamento concordata tra difesa e accusa. Il ricorso su questo punto è inammissibile.
Quali sono i principali motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è consentito per motivi molto limitati, principalmente se emerge in modo evidente una causa di proscioglimento (ad es. il fatto non sussiste) che il giudice avrebbe dovuto dichiarare ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. invece di applicare la pena.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se la Corte ravvisa una colpa nella proposizione del ricorso (cioè era palesemente infondato), può condannarlo anche al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20982 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 20982 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 30/06/1989 a NAPOLI
avverso la sentenza in data 25/03/2025 del GIP del TRIBUNALE DI NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME a seguito di trattazione con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 25/03/2025, pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Napoli ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
Con un unico motivo deduce l’omessa e/o insufficiente motivazione e la mancanza di correlazione sul mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile alla luce dell’orientamento di le -gittimità che ha spiegato che «la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi
proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, COGNOME, Rv. 277102 -01).
Questa Corte ha anche avuto occasione di puntualizzare che «in tema di patteggiamento, è inammissibile, ai sensi dell’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen., il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione di pena» (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia, Rv. 279117 -01), come avvenuto nel caso in esame.
Quanto esposto comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 20/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME