Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Fissa i Paletti sull’Impugnazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento fondamentale nel nostro sistema processuale penale, pensato per deflazionare il carico giudiziario e offrire una pena ridotta all’imputato. Tuttavia, la scelta di questo rito alternativo comporta conseguenze significative, soprattutto per quanto riguarda le possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i rigidi confini entro cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi sono ammessi e quali, invece, conducono a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso: un Tentativo di Annullare il Patteggiamento
Due imputati, dopo aver concordato la pena con il Pubblico Ministero e ottenuto la ratifica dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale, decidevano di impugnare la sentenza di patteggiamento davanti alla Corte di Cassazione. Il fulcro del loro ricorso era la contestazione di un presunto “vizio di motivazione”. Sostenevano, in pratica, che il giudice di merito avesse omesso di valutare la sussistenza delle condizioni per un loro proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte: il Ricorso Patteggiamento è Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili senza neppure entrare nel merito della questione. La decisione si fonda su una lettura rigorosa della normativa che disciplina l’appello a questo tipo di sentenze, confermando un orientamento ormai consolidato. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: i Limiti Tassativi del Ricorso Patteggiamento
La Corte ha basato la sua decisione sull’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta per limitare le impugnazioni meramente dilatorie, elenca in modo tassativo i soli motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere contestata. Questi motivi attengono esclusivamente a violazioni di legge e sono:
1. Mancata espressione della volontà dell’imputato: se il consenso al patteggiamento non è stato validamente prestato.
2. Difetto di correlazione tra richiesta e sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde a quanto concordato tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo giuridicamente scorretto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione non è conforme alla legge.
I giudici hanno sottolineato come il legislatore abbia volutamente circoscritto il controllo di legalità a queste ipotesi specifiche. Il “vizio di motivazione”, ovvero la critica al ragionamento seguito dal giudice per non prosciogliere gli imputati, non rientra in questo elenco. La legge ammette un controllo sulla violazione di legge, non sulla “carente motivazione”. Di conseguenza, le censure mosse dai ricorrenti erano palesemente al di fuori dei casi consentiti, rendendo il ricorso inevitabilmente inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza conferma che la scelta del patteggiamento è una decisione processuale quasi definitiva. Una volta emessa la sentenza, le possibilità di rimetterla in discussione sono estremamente limitate e circoscritte a vizi formali e sostanziali di grave entità. Per la difesa, ciò significa che la valutazione sull’opportunità di accedere a questo rito deve essere ponderata con la massima attenzione, poiché non sarà possibile, in un secondo momento, contestare la valutazione del giudice sui fatti o sulla potenziale innocenza dell’imputato. Il ricorso patteggiamento non è uno strumento per riaprire una discussione sul merito della vicenda, ma solo un rimedio eccezionale contro precise e specifiche illegalità.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, l’impugnazione è possibile solo per i motivi specificamente e tassativamente elencati dalla legge all’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Si può contestare una sentenza di patteggiamento per ‘vizio di motivazione’ riguardo a una possibile assoluzione?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il vizio di motivazione non rientra tra i motivi consentiti per impugnare una sentenza di patteggiamento, i quali sono limitati a specifiche violazioni di legge (es. illegalità della pena, erronea qualificazione del fatto).
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41343 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41343 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/04/2025 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi presentati dai difensori di NOME e NOME sono inammissibili.
Con i ricorsi si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Gip Tribunale di Busto Arsizio del 30 aprile 2025 deducendo il vizio di motivazione per l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con censure per tutti i ricorrenti che non rientrano fra i casi previsti dall’art. 448, c 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina genera di cui all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai soli c tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguard l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sent l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurezza
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione d legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione.
L’inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camera non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che i ricorsi sono stati esperiti per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1 dicembre 2025